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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Toscana 07/08/2018, n. 47/R
Regolam. R. Toscana 07/08/2018, n. 47/R
Regolam. R. Toscana 07/08/2018, n. 47/R
Regolam. R. Toscana 07/08/2018, n. 47/R
- D.P.G.R. 26/07/2023, n. 30/R
- D.P.G.R. 28/05/2019, n. 25/R
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PreamboloVisto l’articolo 117, commi quarto e sesto, della Costituzione; Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto; Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) ed in particolare l’articolo 3; Visto il parere del Comitato di direzione (CD), espresso nella seduta del 24 maggio 2018; Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 4 giugno 2018, di approvazione in via preliminare ai fini dell’acquisizione, ai sensi de |
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 20 dic |
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Art. 2 - Informazioni sull'accessibilità delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari (art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. 86/2016)1. Le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell'informazione, forniscono ai fini della |
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Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD) (art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. 86/2016)1. L'attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD) è svolta mediante una consulta presieduta dal rappresentante del comune capoluogo di provincia o della città metropolitana di Firenze oppure del comune responsabile della gestione associata dell'ambito territoriale o capofila dell'associazione per prodotto turistico omogeneo e composta da rappresentanti dei comuni interessati, nonché da esperti o portatori di interessi operanti direttamente o indirettamente nel settore del turismo che rappresentano, in particolare, le seguenti categorie: |
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Art. 4 - Modalità di trasmissione delle informazioni di cui agli elenchi regionali delle imprese e delle professioni turistiche (art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 86/2016)1. I comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le informazioni, da inserire negli elenchi regionali, delle imprese e delle professioni turistiche relative a: |
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TITOLO II - Informazione e accoglienza turistica. associazioni pro-loco |
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Capo I - Informazione e accoglienza turistica |
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Art. 5 - Caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza e standard dei servizi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. 86/2016)1. Gli uffici di informazione e accoglienza di interesse regionale svolgono i servizi di informazione e accoglienza turistica relativamente all'intero territorio regionale e |
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Art. 6 - Modalità di erogazione del servizio di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (art. 3, comma 1, lettera d) della L.R. 86/2016)1. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica, regionali e locali, possono effettuare, solo per i turisti che accedono agli uffici, la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. L'effettuazione delle prenotazioni deve essere adeguatamente segnalata all'esterno dell'edificio. |
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Art. 7 - Modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione (art. 3, comma 1, lettera g) della L.R. 86/2016)1. In caso di esercizio in forma associata delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, ai sensi degli articoli 6 comma 2 e 15 comma |
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Art. 8 - Affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica a soggetti terzi (art. 3, comma 1, lettera h) della L.R. 86/2016)1. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere affidati a imprenditori, società, consorzi, cooperative, reti d'impresa, associazioni temporanee d'impresa purché aventi come oggetto di impresa anche l'esercizio di tali attività. 2. I sogge |
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Art. 9 - Affidamento del servizio di informazione turistica alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni pro-loco (art. 3 della L.R. 86/2016)1. Il comune, oltre alla gestione in via diretta o indiretta del servizio di informazione e accoglienza turistica, può affidare, senza oneri per l'amm |
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Art. 10 - Segni distintivi (art. 3, comma 1, lettera f) della L.R. 86/2016)1. I segni distintivi che contrassegnano gli uffici di informazione e accoglienza regionale e locale sono definiti con atto del dirigente della competente struttura |
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Capo II - Associazioni pro-loco |
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Art. 11 - Modalità e procedure per l'iscrizione all'albo delle associazioni pro-loco (art. 3, comma 1, lettera i) della L.R. 86/2016)1. Ai fini del riconoscimento l'associazione presenta, al comune capoluogo di provincia o alla città metropolitana competente per territorio, la domanda corredata dei dati necessari a |
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Art. 12 - Aggiornamento degli albi delle associazioni pro-loco (art. 3, comma 1, lettera i) della L.R. 86/2016)1. Le modificazioni dello statuto dell'associazione pro-loco iscritta all'albo sono comunicate, entro trenta giorni dall'approvazione, al comune capoluogo di provincia o alla città metropolitana competente per territorio, che verifica il permanere dei requisiti rich |
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TITOLO III - Strutture ricettive |
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Capo I - Disposizioni comuni |
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Art. 13 - Denominazione (art. 3, comma 1, lettera j) della L.R. 86/2016)1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso comune opp |
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Art. 14 - Insegna (art. 3, comma 1, lettera j) della L.R. 86/2016)1. All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l'insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione de |
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Art. 15 - Definizioni (art. 3, comma 1, lettera j) della L.R. 86/2016)1. Per struttura ricettiva "digital detox" si intende una struttura all'interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti |
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Art. 17 - Accesso di animali (art. 3, comma 1, lettera j) della L.R. 86/2016)1. Le struttura ricettiva può consentire l'accesso di animali d'affezione al seguito della clientela a condizione che siano rispettate le prescrizioni |
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Art. 18 - Esercizio dell'attività (art. 32, comma 1, art. 50, art. 60, art. 66 della L.R. 86/2016)1. L'esercizio dell'attività delle strutture ricettive è soggetta a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), ai sensi rispettivamente degli articoli 32, 50, 60 e 66 del Testo unico. |
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Capo II - Alberghi, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi e condhotel |
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Art. 19 - Disposizioni generali (art. 3, comma 1, lettera j) della L.R. 86/2016)1. Le strutture ricettive di cui al presente capo sono realizzate su aree con destinazione d'uso turisticoricettiva, conformemente a quanto indicato ne |
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Art. 20 - Requisiti degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della L.R. 86/2016)1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 3 nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igieni co sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti. 2. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi: a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette; |
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Art. 21 - Servizi di ricevimento, portineria e soggiorno (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della L.R. 86/2016)1. I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono essere posti in un'area apposita all'ingresso della struttura ricettiva. |
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Art. 22 - Camere (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della L.R. 86/2016)1. Per camera si intende il singolo locale preordinato al pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura. 2. La camera può essere dotata di locale bagno riservato. Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno riservato, |
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Art. 23 - Unità abitative (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della L.R. 86/2016)1. Per unità abitativa si intende l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato all'alloggio della clientela. Cias |
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Art. 24 - Dipendenze (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della L.R. 86/2016)1. Le dipendenze, di cui all'art. 20 del Testo unico, sono collocate ad una distanza non superiore a 50 metri dalla casa madre. L'ubicazione deve conse |
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Art. 25 - Requisiti minimi degli alberghi diffusi (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della L.R. 86/2016)1. Gli alberghi diffusi, realizzati nel rispetto di quanto previsto agli articoli 21 e 22 del Testo unico, devono possedere i requisiti minimi delle do |
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Art. 26 - Strutture ricettive facenti parte dell'albergo diffuso (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 22, comma 2 della L.R. 86/2016)1. Qualora uno degli edifici o parti di edifici che fanno parte dell'albergo diffuso sia una struttura ricettiva, la medesima deve possedere i requisit |
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Art. 28 - Classificazione (art. 3, comma 1, lettera k) della L.R. 86/2016)1. Gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e i condhotel, ai fini della loro classificazione, devono inoltre possedere i requisiti elencati, rispettivamente, negli allegati C e D. |
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Capo III - Campeggi, villaggi turistici, marina resort, aree di sosta e parchi di vacanza |
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Art. 29 - Disposizioni generali (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della L.R. 86/2016)1. Le strutture ricettive di cui al presente capo, ad eccezione dei marina resort, sono realizzate su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, |
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Art. 30 - Requisiti minimi dei campeggi, villaggi turistici, marina resort, aree di sosta e parchi di vacanza (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della L.R. 86/2016)1. I campeggi, i villaggi turistici e i parchi di vacanza devono possedere i requisiti di cui agli articoli da 31 a 39, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanita |
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Art. 31 - Aree di pertinenza della struttura (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della L.R. 86/2016)1. L'area destinata alla sosta e al soggiorno della clientela deve essere articolata in piazzole, libere o allestite con strutture a cura della gestione. I parcheggi, i servizi igienici, gli uffici, gli impianti tecnologici e gli altri impianti, nonché il ristorante, il bar, lo spaccio, il centro benessere e le attrezzature |
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Art. 32 - Accesso, viabilità e parcheggio (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della L.R. 86/2016)1. La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai veicoli con il relativo rimorchio. Gli accessi devono essere sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli. Per le strutture con solo accesso pedonale deve essere assicurata la viabilit� |
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Art. 33 - Servizio di sorveglianza e di ricevimento (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della L.R. 86/2016)1. Il servizio di sorveglianza relativo all'intera area di pertinenza della struttura ricettiva, nonché agli accessi, deve essere garantito ventiquatt |
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Art. 34 - Piazzole (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della L.R. 86/2016)1. Per piazzola si intende la superficie attrezzata e delimitata a disposizione per la sosta e il soggiorno di un equipaggio di turisti. 2. Per equipaggio si intende l'insieme delle persone che chiedono di usufruire congiuntamente di una piazzola. 3. Su richiesta dei clienti è consentita l'installazione, da parte di uno stesso equipaggio, di tre tende complessivamente o di due tende e di un mezzo di pernottamento mobile, fino ad un massimo di sei persone sulla stessa piazzola, purché non sia superata la capa |
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Art. 35 - Accessori dei mezzi di pernottamento (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della L.R. 86/2016)1. Sono accessori dei mezzi di pernottamento le strutture temporaneamente ancorate al suolo, rimovibili e complementari ai mezzi stessi, quali i cucino |
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Art. 36 - Strutture allestite nei campeggi e villaggi turistici (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della L.R. 86/2016)1. Le strutture di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a) del Testo unico installate dal titolare o dal gestore, devono possedere le seguenti caratteristiche: a) pareti e coperture impermeabili, non combustibili o coibentate; b) pavimentazione in materiale fa |
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Art. 37 - Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della L.R. 86/2016)1. L'impianto idrico deve essere realizzato con tubazioni interrate e alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera non inferiore a 90 litri per ospite, di cui almeno 50 litri potabili. Sono consentite misure diverse qualora lo prevedano i regolamenti comunali. Nei campeggi e nei villaggi turistici serviti da pubblico acquedotto deve essere predisposto un piano per fronteggiare eventuali situazioni emergenziali di carenza idrica. 2. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto, la potabilità dell'acqua deve essere attestata da un certificato di analisi eseguito da un laboratorio abilitato. Nel caso in cui l'acqua sia prelevata da pozzi, l'impianto di approvvigionamento, per sopperire alla eventuale mancanza di energia elettrica, deve essere dotato di un gruppo elettrogeno di potenza adeguata al funzionamento della pompa di sollevamento, nonché di una ulteriore pompa di riserva. 3. Qualora l'approvvigionamento idrico sia garantito da acq |
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Art. 38 - Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della L.R. 86/2016)1. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecn |
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Art. 39 - Gestione dei rifiuti e pulizia delle aree comuni (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della L.R. 86/2016)1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di impianto di rete fognaria realizzato nel rispetto della normativa vigente e dei locali regolamenti d'igiene. |
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Art. 40 - Capacità ricettiva (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della L.R. 86/2016)1. Nei campeggi, parchi di vacanza, villaggi turistici e aree di sosta la capacità ricettiva autorizzabile è calcolata moltiplicando per quattro il n |
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Art. 41 - Classificazione (art. 3, comma 1, lettera k) della L.R. 86/2016)1. I campeggi, i villaggi turistici, i marina resort e i parchi di vacanza devono inoltre possedere, ai fini della loro classificazione, i requisiti el |
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Capo IV - Strutture ricettive extra-alberghiere |
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Sezione I - Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva |
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Art. 42 - Requisiti e servizi minimi delle case per ferie (art. 3, comma 1, lettera n) della L.R. 86/2016)1. Le case per ferie, di cui all'articolo 45 del Testo unico, devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonché nei regolamenti edilizi e di igiene comunali. 2. Le case per ferie devono comunque avere: a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di 8 metri quadrati per le camere a un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più; b) un'altezza minima dei locali di 2,40 metri per le località site in c |
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Art. 43 - Requisiti e servizi minimi degli ostelli (art. 3, comma 1, lettera n) della L.R. 86/2016)1. Gli ostelli di cui all'articolo 46 del Testo unico devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 42, salvo quanto indicato nel presente articolo. 2. Il locale o i locali comuni di soggiorno devono essere dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 0,50 metri quadrati per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri |
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Art. 44 - Requisiti e servizi minimi dei rifugi escursionistici (art. 3, comma 1, lettera n) della L.R. 86/2016)1. I rifugi escursionistici di cui all'articolo 47 del Testo unico devono possedere i requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di: |
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Art. 45 - Requisiti e servizi minimi dei rifugi alpini (art. 3, comma 1, lettera n) della L.R. 86/2016)1. I rifugi alpini di cui all'articolo 48 del Testo unico devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di: |
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Art. 46 - Requisiti minimi dei bivacchi fissi (art. 3, comma 1, lettera n) della L.R. 86/2016)1. I proprietari dei bivacchi fissi devono garantire la manutenzione e il controllo del bivacco, con sopralluoghi da eseguire almeno quattro volte all' |
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Sezione II - Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione |
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Art. 47 - Requisiti e servizi minimi degli affittacamere (art. 3, comma 1, lettera n) della L.R. 86/2016)1. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico. 2. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti |
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Art. 48 - Requisiti e servizi minimi dei bed and breakfast (art. 3, comma 1, lettera n) della L.R. 86/2016)1. I locali destinati all'esercizio di bed and breakfast devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e b) |
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Art. 49 - Requisiti e servizi minimi delle case e appartamenti per vacanze (art. 3, comma 1, lettera n) della L.R. 86/2016)1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico. 2. Nelle case e appartamenti vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi minimi: |
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Art. 50 - Requisiti e servizi minimi delle residenze d'epoca (art. 3, comma 1, lettera n) della L.R. 86/2016)1. Nelle residenze d'epoca devono essere assicurati i servizi minimi ed i requisiti tecnici e igienico-sanitari: a) previsti per gli esercizi di affittacamere, qualora l'offerta riguardi camere; b) previsti per gli esercizi di bed and breakfast, qualora si somministrino alimenti e bevande; |
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Art. 51 - Requisiti e servizi minimi dei residence (art. 3, comma 1, lettera n) della L.R. 86/2016)1. I residence devono possedere, oltre ai requisiti e alle condizioni di cui all'articolo 64, comma 2, lettere a) e b) del Testo unico, i seguenti requisiti minimi: a) un numero di unità abitative per l'alloggio della clientela non inferiore a s |
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TITOLO IV - Stabilimenti balneari |
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Capo I - Stabilimenti balneari |
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Art. 52 - Requisiti e servizi minimi degli stabilimenti balneari (art. 75 della L.R. 86/2016)1. Gli stabilimenti balneari sono strutture delimitate, a gestione unitaria, attrezzate prevalentemente per la balneazione. 2. Gli stabilimenti balneari, oltre ai requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti norme in materia, devono possedere i seguenti requisiti minimi: a 1) un numero di cabine pari al 10 per cento del numero dei punti ombra, quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, uno specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno; a1.1) un locale spogliatoio ad uso comune, con le stesse caratteristiche previste per la cabina; oppure, in alternativa: a2) un numero di cabine pari al 5 per cento del numero dei punti ombra, quali ombrelloni, tende e simili. La c |
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Art. 53 - Caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreative (art. 3, comma 1, lettera o) della L.R. 86/2016)1. Nelle more dell'adozione da parte dello Stato di prescrizioni normative in materia, sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell'esercizio di attività turistico-ricreative realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione, che, in relazione ai materiali utilizzati ed alle t |
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Art. 54 - Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari (art. 3, comma 1, lettera p) della L.R. 86/2016)1. I comuni, con apposita ordinanza del sindaco, disciplinano le attività accessorie degli stabilimenti balneari secondo gli indirizzi indicati nel presente articolo. 2. Sono attività accessorie degli stabilimenti balneari le attività di cui all'articolo 75, commi 2 e 3 del Testo unico. Le aree e le strutture degli stabilimenti balneari destinate alle attività accessorie sono accessibili al pubblico, nel rispetto delle normative vigenti per il corretto esercizio dell'attività stessa, qualora consentito dalle norme urbanistico |
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Art. 55 - Accesso di animali (art. 75 della L.R. 86/2016)1. Lo stabilimento balneare può consentire l'accesso di animali d'affezione al seguito della clientela a condizione che siano rispettate le prescrizio |
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Art. 56 - Esercizio dell'attività (art. 76 della L.R. 86/2016)1. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare è soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico. |
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TITOLO V - Direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo |
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Capo I - Direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo |
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Art. 57 - Conoscenze o capacità professionali del direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo (art. 3, comma 1, lettera q) della L.R. 86/2016)1. Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, lettera a) del Testo unico, deve essere in possesso de |
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TITOLO VI - Professioni del turismo |
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Capo I - Professioni del turismo |
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Art. 58 - Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per guida turistica (art. 3, comma 1, lettera r) della L.R. 86/2016)1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di guida turistica, i titoli di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per guida turistica senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono: |
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Art. 59 - Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per accompagnatore turistico (art. 3, comma 1, lettera s) della L.R. 86/2016)1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di accompagnatore turistico, i titoli di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per accompagnatore turistico senza l'obbligo di frequentare i corsi d |
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Art. 60 - Articolazioni della professione di guida ambientale (art. 3, comma 1, lettera t) della L.R. 86/2016)1. La professione di guida ambientale si articola in: a) guida ambientale escursionistica; b) guida ambientale equ |
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Art. 61 - Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per guida ambientale (art. 3, comma 1, lettera u) della L.R. 86/2016)1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di guida ambientale i titoli di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per guida ambientale senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qua |
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Art. 62 - Commissione d'esame (art. 107 comma 2, art. 117 comma 2, art. 125, comma 2 della L.R. 86/2016)1. La composizione della commissione d'esame per coloro che accedono all'esame di abilitazione ai sensi degli articoli 58, 59 e 61 è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in |
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Art. 63 - Tessera di riconoscimento (art. 105 comma 3, art. 115 comma 3, art. 123, comma 3 della L.R. 86/2016)1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e le guide ambientali devono esporre ben in vista la tessera di riconoscimento. |
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TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali |
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Capo I - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 64 - Disposizioni transitorie1. Gli alberghi diffusi già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano a quanto previsto dall'allegato E entro un anno dalla predetta data. 2. Per gli alberghi diffusi di cui al comma 1, l'obbligo dei requisiti minimi indicati nell'allegato E, tabella 1, punti 1.17 e 1.19 sussiste solo se tecnicamente realizzabile. |
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Art. 65 - Abrogazioni1. Sono abrogati: a) il regolamento 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "L.R. 23 marzo 2000, n. 42"); b) il regolamento 7 agosto 2007, n. 46/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo " |
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Art. 66 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. |
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Allegato J - Requisiti minimi per la classificazione dei residence (articolo 51, comma 1)Parte di provvedimento in formato grafico |
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