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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 31/07/2018, n. 30
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Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 1 della L.R. n. 7/20141. L'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 7/20141. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n. 7/2014 è sostituita dalla seguente: "b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento, anche parziale del manto di copertura per la cui esecuzione sia necessario l'accesso in copertura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6;". |
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Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della L.R. n. 7/20141. Dopo il comma 3 dell'ar |
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Art. 4 - Improcedibilità e inefficacia del titolo abilitativo1. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 5 - Inserimento degli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater nella L.R. n. 7/20141. Dopo l'articolo 5 della L.R. n. 7/2014 sono inseriti i seguenti: "Art. 5-bis (Formazione e informazione) 1. La Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, promuove, anche con la sottoscrizione di specifici accordi con altri soggetti competenti in materia, la realizzazione di attività formative da parte dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) rivolte ai lavoratori, nonché ai soggetti incaricati di assicurare in sede |
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Art. 6 - Modifica all'articolo 6 della L.R. n. 7/20141. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 7 - Invarianza finanziaria1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio |
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Art. 8 - Norma transitoria1. Il regolamento di cui all'articolo 6 della L.R. n. 7/2014, come modificato dall'articolo 6, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. |
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