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Sent.C. Cass. 20/07/2002, n. 10641

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1. Infortuni sul lavoro - Norme di prevenzione - Osservanza - Responsabilità dell'appaltatore o del direttore dei lavori.
1. In materia di prevenzione degli infortuni, l'art. 1 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, richiamato dal Capo primo del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, allorquando parla di lavoratori subordinati e di soggetti ad essi equiparati non intende individuare in costoro i beneficiari della normativa antinfortunistica, ma ha solo la finalità di definire l'ambito di applicazione di detta normativa ossia di stabilire in via generale quali sono le attività assoggettate all'osservanza di essa; ne consegue che, ove un infortunio si sia verificato per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza dovrà far carico, a titolo di colpa specifica ex art. 43 Cod.pen., su chi (appaltatore o direttore dei lavori) detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, a nulla rilevando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore dipendente, un soggetto ad esso equiparato od una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l'infortunio e l'accertata violazione.


(Cod.pen. art. 43; D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, art. 1R; D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, Capo primo)R

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