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Sent.C. Cass. 11/05/2002, n. 6796

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1. Infortuni sul lavoro - Norme di prevenzione - Montaggio e smontaggio di impalcature - Applicazione Cod.civ. 2087 e D.P.R. 56/164, art. 10.
1. In caso di esecuzione di opere di montaggio o smontaggio delle impalcature trovano applicazione sia la norma generale dell'art. 10 del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 - che, in riferimento a qualsiasi opera che esponga i lavoratori a rischi di caduta dall'alto, impone l'utilizzazione della cintura di sicurezza debitamente agganciata qualora non sia possibile disporre di impalcati di protezione o parapetti - sia l'art. 2087 Cod.civ. - che impone l'adozione delle opportune misure antinfortunistiche in caso di situazioni non direttamente contemplate dalla normativa antinfortunistica, ogni volta in cui non sia accertata l'impossibilità di caduta degli operai da qualunque punto del piano di lavoro, per effetto di specifici apprestamenti (collocazione, a seconda dei casi, di tavole sopra le orditure e di sottopalchi) previsti dall'art. 70 del D.P.R. n. 164 per i lavori da eseguirsi su lucernai, tetti, coperture e simili - sia, infine, l'art. 17 del citato D.P.R. 1956 n. 164 che impone all'imprenditore o alla persona da lui nominata di provvedere alla diretta sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali e quindi di impedire, quale destinatario delle norme antinfortunistiche, che i lavoratori operino prima che siano stati predisposti adeguati sistemi per garantire la loro sicurezza. (Nella specie, la Corte suprema ha confermato la sentenza con cui il giudice del merito aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore, caduto al suolo da una altezza di oltre tre metri mentre provvedeva a smontare le impalcature del cantiere nel quale lavorava, disattendendo la tesi difensiva secondo cui, essendo i lavori nella fase finale di smontaggio, si era reso inevitabile rimuovere i parapetti di protezione, il lavoratore aveva ritenuto di non fare uso della cintura di sicurezza e non erano individuabili ulteriori misure di sicurezza adottabili).


(Cod.civ. art. 2087; D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, artt. 10, 17, 70)R

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