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Sent. CGAR. Sicilia 25/02/2002, n. 82

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1. Appalti ll.pp. - Cauzione - Polizze fideiussorie - Intermediari finanziari - Inammissibilità.
1. In una gara d'appalto di lavori pubblici le polizze fideiussorie presentate dalle imprese devono essere rilasciate da istituti bancari o assicurativi mentre è vietato il rilascio da parte di intermediari finanziari.

La cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 30, c. 1 della L. 11 febbraio 1994 n. 109R, può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Questa norma è stata interpretata dalla giurisprudenza (come, per ultima, la sentenza qui annotata) nel senso che la polizza fideiussoria anzidetta deve essere rilasciata da istituti bancari od assicurativi con esclusione di intermediari finanziari. Soltanto dopo la L. 23 dicembre 2000 n. 388R, ai sensi del suo art. 145, comma 50, è diventato ammissibile il rilascio della polizza fideiussoria da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale indicato nella stessa legge. 1n. L. 11 febbraio 1994 n. 109 - Art. 30R (Cauzione provvisoria), comma 1. - "L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica." [Ndr - La parte in corsivo è stata inserita dall'art. 145, comma 50 della Legge "finanziaria" 23 dicembre 2000 n. 388R.

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