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Sent.C. Cass. 20/02/2002, n. 2439

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1. Appalti ll.pp. - Contratto - Recesso della P.A. - Conseguente sospensione dei pagamenti - Previo fermo amministrativo - Necessità - Condizioni.
1. In tema di recesso dal contratto di appalto di opere pubbliche a sensi dell'art. 345 L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F, il principio secondo il quale la Pubblica amministrazione recedente può sospendere il pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti regolarmente solo con l'emanazione di un provvedimento di "fermo amministrativo" ai sensi dell'art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (con la conseguenza che, ove tale provvedimento non sia stato emanato, il giudice ordinario, adito dall'appaltatore per ottenere il corrispettivo dei lavori regolarmente eseguiti, può legittimamente condannare l'Amministrazione stessa al pagamento del dovuto) non si applica all'ipotesi in cui la stessa Amministrazione contesti la regolarità e consistenza delle opere compiute, sì che, in tal caso, nessun formale provvedimento di "fermo" si appalesa necessario, essendo, per converso, demandato ad un'autonomo accertamento da parte dell'autorità giudiziaria eventualmente adita la verifica dell'imputabilità della lamentata sospensione (anche ai fini di una pronuncia sulla spettanza degli interessi) all'Amministrazione.

Gli artt. 340 e 345 sulla rescissione del contratto d'appalto pubblico sono fra gli articoli della L. 20 marzo 1865 n. 2248R, All. F non abrogati dall'art. 231 del nuovo Regolamento ll.pp. D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554R. Sulla risoluzione del contratto di appalto ved. C. Stato V 11 giugno 2001 n. 3127R (La rescissione di un contratto d'appalto di lavori pubblici contro l'impresa capogruppo di A.T.I. si estende a tutte le altre imprese che ne fanno parte); C. Stato V 2001/3127 e Cass. S.U. 7 marzo 2001 n. 95R (Sulle controversie fra P.A. appaltante ed appaltatore in materia di recesso o risoluzione del contratto d'appalto, ha giurisdizione l'A.G.O.); Cass. 23 giugno 2000 n. 8534R (Sulla distinzione della rescissione del contratto d'appalto di opere pubbliche dalla rescissione del contratto in genere). 1n. L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F. - Art. 340R - "L'amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate". Art. 345 - È facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguire. I suddetti artt. 340 e 345 sono rimasti in vigore anche dopo la nuova normativa della legge quadro ll.pp. del 1994 e successivi nuovi Regolamento e Capitolato generale.
(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 345; R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 69)R

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