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Ord.C. Stato 22/01/2002, n. 357

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte - Giustificazioni dei prezzi proposti per almeno il 75% dell'importo a base d'asta - Obbligo di presentazione con l'offerta - Pena l'esclusione dalla gara - Legittimità.
1. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici indette col criterio del massimo ribasso sull'importo dell'elenco prezzi e sull'importo delle opere a corpo, ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 è legittima la clausola del bando secondo la quale le imprese concorrenti devono fornire al momento della presentazione dell'offerta - ai sensi del comma 1 bis - le giustificazioni dei prezzi offerti per almeno il 75% dell'importo a base d'asta, pena l'esclusione dalla gara.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, commi 1 e 1 bis)R

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