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Sent. C. Cass. pen. 10/10/2001, n. 1588

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1. Infortuni sul lavoro - Norme di prevenzione - Scavi di pozzi e trincee - Armature di sostegno delle pareti - Obbligo ex art. 13 D.P.R. 56/164 - Per scavi profondi oltre m. 1,50.
1. In tema di prevenzione infortuni sul lavoro concernenti scavi di pozzi o trincee (art. 13 del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164), l'obbligo di provvedere all'applicazione di armature di sostegno delle pareti, quando la consistenza del terreno non dia sufficienti garanzie di stabilità, sussiste a partire dal momento in cui lo scavo raggiunge la profondità di metri uno e cinquanta e deve essere adempiuto prima di procedere oltre nell'escavazione, occorrendo, inoltre, man mano che si procede nello scavo, provvedere al contemporaneo armamento, senza che rilevi, a tal fine, il fatto che lo scavo sia effettuato manualmente ovvero a mezzo di scavatori meccanici. (In applicazione di tale principio, la Corte suprema ha ritenuto immune da censure la valutazione del giudice del merito che aveva ritenuto integrata la responsabilità del datore di lavoro per la morte di un operaio che, in presenza di lavori di scavo effettuati con l'impiego di escavatori meccanici, era sceso alla profondità di m. 1,82 senza trovare le prescritte armature di contenimento).

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