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Sent. C. Stato 27/08/2001, n. 4515

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta regionale - Annullamento ministeriale - Solo per motivi di legittimità - Termine di 60 gg. - Decorrenza - Dall'arrivo di tutta la documentazione - Sospensione, interruzione o proroga del termine - Inammissibilità.
1. Il termine di 60 gg., stabilito dalla L. 8 agosto 1985 n. 431, entro il quale il Ministro dei beni culturali ed ambientali può annullare, ai sensi dell'art. 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il nulla osta regionale per la tutela dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 7 della L. 29 giugno 1939 n. 1497, decorre solo dal momento in cui la documentazione completa trasmessa dalla Regione perviene al Ministro stesso; il termine anzidetto non può essere sospeso o interrotto e il suo inizio non può essere surrettiziamente prorogato.

Ved. C. Stato VI 17 luglio 2001 n. 3967R.
(L. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 7R; D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, comma 9R; L. 8 agosto 1985 n. 431, art. 7)R

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