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Sent. C. Cass. 08/01/2001, n. 200

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Sopraelevazione - Sopravvenuta disciplina regolamentare più restrittiva - Obbligo di osservanza del preveniente - Sussiste.
1. In caso di sopraelevazione, il criterio della prevenzione non esclude che il preveniente al pari del prevenuto, sia obbligato al rispetto della sopravvenuta disciplina regolamentare integrativa di quella dettata dal codice civile e debba pertanto effettuare la sopraelevazione del proprio fabbricato rispettando la diversa distanza legale stabilita da tale disciplina, con la conseguenza che ove lo strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, abbia sancito l'obbligo inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine, è da escludere il diritto a sopraelevare in allineamento con l'originaria costruzione ed è del tutto irrilevante che i preesistenti edifici siano stati realizzati in aderenza, dovendosi osservare la prescritta distanza dal confine sancita dalla nuova normativa regolamentare in via inderogabile e senza alcuna eccezione in proposito.

1a. Sull'obbligo di osservanza delle norme sulle distanze legali anche in caso di sopraelevazione ved. Cass. 24 maggio 2000 n. 6809R (La sopraelevazione va sempre considerata a tutti gli effetti, e quindi anche ai fini delle distanze, come nuova costruzione); C. Stato V 19 ottobre 1999 n. 1565R (Le disposizioni dell'art. 9, 2° comma, D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 sull'obbligo di mantenere una distanza minima di 10 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti si applicano anche alle sopraelevazioni); Cass. 22 febbraio 1999 n. 1474R (L'obbligo di rispetto delle distanze anche per le soprelevazioni sussiste anche in caso di ridotta dimensione del manufatto); Cass. 22 ottobre 1998 n. 10482R (Riguardo alle distanze, per le soprelevazioni sono applicabili i Regolamenti locali e non l'art. 885 Cod.civ.); Cass. 1° luglio 1997 n. 5839R (Sui requisiti della soprelevazione); Cass. 11 giugno 1997 n. 5246R (Le norme sulle distanze fra costruzioni sono applicabili anche per le soprelevazioni); Cass. 22 febbraio 1996 n. 1362R; 26 maggio 1995 n. 5892R (Norma regolamentare sopravvenuta sul principio della prevenzione, integrativa del Codice civile, applicabile anche alla sopraelevazione); 17 maggio 1994 n. 4803R (Obbligo di rispetto, da parte del preveniente, della disciplina urbanistica più restrittiva, sopravvenuta, riguardante il principio della prevenzione); 27 settembre 1993 n. 9726R (Principio della prevenzione applicabile alla sopraelevazione - Ammissibilità della sopraelevazione in aderenza sulla verticale della costruzione preesistente); 17 ottobre 1992 n. 11434R (Osservanza, per la sopraelevazione, di distanza proporzionale alle altezze degli edifici); 22 aprile 1992 n. 4799R [Nel caso di sopraelevazione la distanza tra edifici vicini, ai sensi dell'art. 17, 1° c., lett. c) L. 6 agosto 1967 n. 765, non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire; dove l'altezza è riferita alla parte dell'edificio da realizzare e non all'intero corpo di fabbrica sopraelevato).

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