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Sent. C. Stato 27/12/2000, n. 6886

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nullaosta regionale - Annullamento ministeriale - Per difetto di motivazione (eccesso di potere) - Legittimità. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nullaosta regionale - Annullamento ministeriale - Termine - Attiene all'adozione e non alla comunicazione del provvedimento.
1. Il nullaosta regionale rilasciato per costruzione in zona a vincolo paesaggistico deve essere congruamente motivato; diversamente può essere annullato dal Ministero dei beni culturali ed ambientali per vizio di eccesso di potere derivato da difetto di motivazione. 2. Il termine di 60 giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 1 della L. 8 agosto 1985 n. 431, il Ministero dei beni culturali ed ambientali può annullare il nullaosta regionale rilasciato per edificazione in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29 giugno 1939 n. 1497, attiene al solo esercizio del potere di tale annullamento da parte dell'amministrazione statale e non alla fase della comunicazione o notifica del provvedimento di annullamento.

1a. Sul vincolo paesaggistico all'attività edilizia ved. C. Stato VI 27 dicembre 2000 n. 6873R e VI 27 dicembre 2000 n. 6871R e VI 20 novembre 2000 n. 6192R e VI 10 novembre 2000 n. 6045R (Il termine di 60 giorni stabilito dalla L. 8 agosto 1985 n. 431 per l'annullamento da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali, del nullaosta regionale rilasciato per edificazione in zone soggette a vincolo paesaggistico ex art. 7 della L. 29 giugno 1939 n. 1497, si riferisce all'adozione del provvedimento con esclusione del tempo per la sua notificazione o comunicazione); C. Stato V 30 novembre 2000 n. 6361R e VI 20 novembre 2000 n. 6190R [Necessità di motivazione per il divieto alla (o per il rilascio del nullaosta per la) costruzione di un edificio in zona soggetta a vincolo paesaggistico]; C. Stato VI 20 novembre 2000 n. 6190R e VI 31 ottobre 2000 n. 5877R (Del termine di 60 giorni stabilito per l'annullamento ministeriale del nullaosta della Regione alla edificazione in zone con vincolo paesaggistico, non può essere disposta la sospensione, né l'interruzione, né il differimento dell'inizio); C. Stato VI 20 novembre 2000 n. 6190R (Il termine di 60 giorni stabilito dalla L. 85/431 per l'annullamento ministeriale del nullaosta regionale alla edificazione in zone vincolate a tutela del paesaggio, decorre da quando la documentazione trasmessa dalla Regione perviene completa al Ministero e non ai suoi organi periferici); C. Stato VI 16 novembre 2000 n. 6130R (L'autorizzazione alla edificazione in zona a vincolo paesaggistico può essere concessa anche nel corso del procedimento di sanatoria dell'abuso edilizio); C. Stato VI 8 novembre 2000 n. 6007R e VI 31 ottobre 2000 n. 5851R e VI 9 ottobre 2000 n. 5386R (L'indennità ex art. 15 L. 29 giugno 1939 n. 1497 dovuta in caso di violazione delle norme a tutela del vincolo paesaggistico è una vera e propria sanzione amministrativa e non una forma di risarcimento danni); C. Stato VI 8 novembre 2000 n. 6007R e VI 31 ottobre 2000 n. 5851R (L'indennità ex art. 15 L. 39/1497 è dovuta anche se la costruzione abusiva è stata ammessa al condono); C. Stato VI 3 novembre 2000 n. 5934R (L'annullamento d'ufficio del nullaosta regionale alla edificazione in zona con vincolo paesaggistico compete, secondo D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, non più al Ministero ma ai suoi dirigenti); C. Stato VI 31 ottobre 2000 n. 5851R (Il nullaosta regionale per una costruzione edilizia in zona con vincolo paesaggistico può rilasciarsi anche dopo la sanatoria concessa ex art. 13 L. 85/431 per la stessa costruzione abusiva); C. Stato VI 30 ottobre 2000 n. 5801R e VI 18 ottobre 2000 n. 5601R [Il nullaosta regionale per la edificazione in zona con vincolo paesaggistico è soggetta a controllo del Ministero - che peraltro invece non riesamina le valutazioni tecnico discrezionali della Regione - anche per eccesso di potere (come difetto di istruttoria e di motivazione)]; C. Stato VI 20 ottobre 2000 n. 5651R [Lavori edilizi già autorizzati con concessione edilizia possono essere sospesi dal Ministero dopo l'emanazione del decreto che impone il vincolo paesaggistico (o culturale)]; C. Stato V 17 ottobre 2000 n. 5557R e VI 8 agosto 2000 n. 4345R e VI 6 luglio 2000 n. 3793R (Il diniego del rilascio del nullaosta regionale alla edificazione in zona sub vincolo paesaggistico deve essere di volta in volta adeguatamente motivato); C. Stato IV 9 ottobre 2000 n. 5395R (Diversità del vincolo forestale dal vincolo paesaggistico: per un bosco può imporsi un vincolo paesaggistico anche se non uno forestale); C. Stato VI 25 settembre 2000 n. 5021R (Sugli effetti dell'invio del nullaosta regionale per una costruzione edilizia alla Soprintendenza); C. Stato VI 25 settembre 2000 n. 5020R (Il potere ministeriale di annullamento del nullaosta regionale per costruzioni edilizie in zone con vincolo paesaggistico si estende a tutti gli aspetti dell'esercizio del potere); C. Stato VI 14 settembre 2000 n. 4875[R=WCS14S004875] (Della Commissione provinciale per la tutela del vincolo paesaggistico non fa parte il Sindaco); C. Stato VI 6 luglio 2000 n. 3778R (Il termine di 60 giorni per l'annullamento del nullaosta regionale alla costruzione in terreno sub vincolo paesaggistico decorre dal giorno in cui la Soprintendenza - se delegata dal Ministero - riceve il nullaosta completo di tutta la documentazione); Cass. pen. III 29 maggio 2000 n. 6180[R=WP29MA006180] (Con la costruzione edilizia in violazione del vincolo paesaggistico può configurarsi il reato ex art. 1 sexies L. 85/431); Cass. pen. III 29 maggio 2000 n. 1551[R=WP29MA001551] [1. Sulla nozione di «territorio coperto da bosco» ai fini dell'imposizione del vincolo paesaggistico ex art. 1, lett. g), L. 85/431 - 2. Operatività del vincolo paesaggistico anche con piani pluriennali di attuazione]; Cass. pen. III 17 marzo 2000 n. 3509[R=WP17M003509] (Possibile estinzione del reato connesso con la edificazione in zona sub vincolo paesaggistico, dopo il rilascio della concessione edilizia anche in sanatoria); Cass. pen. III 7 marzo 2000 n. 2732[R=WP7M002732] (Conf. a Cass. pen. III 29 maggio 2000 n. 6180)[R=WP29MA006180].
(L. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 7R; L. 8 agosto 1985 n. 431, art. 1)R

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