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Sent.C. Stato 16/11/2000, n. 6136

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1. Periti industriali - Elettrotecnici - Limiti di competenza - Progetti di costruzione e/o di allestimento veicoli a motore - Esclusione.
1. La redazione di progetti di costruzione e/o di allestimento di veicoli a motore non rientra nella competenza dei periti industriali con specializzazione in elettrotecnica; infatti la competenza dei periti industriali iscritti all'albo professionale è limitata, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n, 275, alle attività strettamente inerenti alla specializzazione relativa al diploma conseguito.

1a. Sui limiti di competenza dei periti industriali ved. C. Stato V 29 gennaio 1999 n. 83R e C. Stato V 10 marzo 1997 n. 248R (Per i periti industriali edili - così come per i geometri - è ammissibile la progettazione di opera privata con la sottoscrizione di ingegnere od architetto, per supervisione); C. Stato V 10 novembre 1992 n. 1257R (Rientra nei limiti di competenza del perito industriale edile la progettazione di modeste costruzioni civili, ex art. 16 R.D. 1929 n. 275); Cass. 27 gennaio 1988 n. 736R (Competenza dei periti industriali limitata a costruzioni civili modeste - Criterio tecnico qualitativo, e non puramente quantitativo, di accertamento).
(R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, art. 16)R

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