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Sent. C. Stato 22/05/2000, n. 2938

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Professioni - Competenze professionali - Riparto di competenze - Architetti - Progettazione di opere stradali, idrauliche e igieniche - Esclusione - Limiti.

La progettazione delle opere stradali, idrauliche ed igieniche è di pertinenza degli ingegneri mentre è esclusa dalla competenza degli architetti a meno che si tratti di progettazione strettamente connessa con i singoli fabbricati.

1a. Sui limiti di competenza dell'architetto ved. Cass. 29 marzo 2000 n. 3814R (La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica comunale rientra nella competenza, oltre che degli ingegneri, degli architetti; si vedano l'art. 51 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537R che contempla alcune attività di competenza esclusiva degli ingegneri fra cui non è compreso l'impianto di illuminazione anzidetto e l'art. 52, 1° c., del R.D. cit. il quale prescrive che ); C. Stato V 6 aprile 1998 n. 416 (Le opere idrauliche esulano dalla competenza dell'architetto); Cass. S.U. 26 luglio 1993 n. 8348R (La redazione e la firma di progetti per piccole derivazioni d'acqua è di competenza sia degli ingegneri che degli architetti; conf. Tsa 8 maggio 1992 n. 46R); Csi 28 luglio 1992 n. 217R (Le opere fognarie e viarie sono escluse dalla competenza degli architetti). R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto) Art. 51 - Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo. Art 52 - Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti (1), sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.


(R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, artt. 51 e 52)R

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