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Sent. C. Cass. 13/10/2000, n. 13639

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano di recupero - Osservanza norme P.R. - Necessità - Per le distanze. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Autorizzazione edificatoria del Comune - Irrilevanza sui rapporti fra privati.
1. Le prescrizioni contenute nei piani di recupero formati ai sensi dell'art. 28 L. 5 agosto 1978 n. 457 per la rimozione dello stato di degrado del patrimonio edilizio comunale sono soggette all'osservanza delle disposizioni del piano regolatore generale quali norma di grado superiore; ne consegue che non è ammissibile la deroga, in caso di interventi edilizi previsti in detto piano di recupero, alle previsioni degli strumenti urbanistici generali in tema di distanze tra costruzioni. 2. In tema di distanze tra costruzioni, la esistenza di una autorizzazione da parte del Comune alla edificazione fa salvi i diritti dei terzi, e pertanto è priva di rilevanza nei rapporti tra privati, i quali, ove lesi dalla costruzione realizzata senza il rispetto delle disposizioni sulle distanze, conservano il diritto ad ottenere la riduzione in pristino.


(L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 28)R

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