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Par.C. Stato 23/10/2000, n. 176

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1. Progetto oo.pp. - Fondo spese per attività di progettazione ex art. 9 L. 97/135 - Solo per la progettazione esterna - Illegittimità - Anche per concorsi di progettazione - Legittimità - Condizioni.
1. È illegittima la norma del Regolamento di attuazione del Fondo destinato alle spese di progettazione istituito dall'art. 9 della L. 23 maggio 1997 n. 135, che prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo solo per la progettazione affidata a professionisti esterni all'Amministrazione, considerato che la progettazione deve essere eseguita principalmente dagli uffici interni dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. 11 febbraio 1994 n. 109. Mentre è legittima la previsione di una riserva finanziaria dello stesso fondo in favore dei concorsi di progettazione, purché si tratti di concorsi dopo i quali il progetto premiato viene acquisito in proprietà dalla Amministrazione.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 17, comma 1R, L. 23 maggio 1997 n. 135, art. 9)R

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