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Sent. C. Cass. pen. 22/03/2000, n. 4759

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1. Appalti oo.pp. - Collaudo o certificato di regolare esecuzione di lavori - Ritardo - Obblighi del dirigente responsabile.
1. Il dirigente dell'ufficio responsabile della manutenzione di beni di un Ente pubblico che sia a conoscenza dell'omesso collaudo di un'opera, ovvero del mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di una assidua vigilanza e di un attento controllo della stessa fino a quando non sia adempiuto quanto prescritto, attivandosi affinché i detti atti vengano compiuti nel più breve tempo possibile.

1a. Sulla esecuzione e l'approvazione del collaudo di un appalto di opera pubblica ved. Cass. 18 febbraio 2000 n. 1856R (Termine per l'esecuzione ed approvazione del collaudo ex art. 5 L. 1981 n. 741 e diritto dell'impresa, in caso di ritardo, alla restituzione della cauzione o all'estinzione della fideiussione); Cass. 17 giugno 1998 n. 6036R (È legittima l'azione dell'appaltatore contro la P.A. appaltante per il ritardo dell'approvazione del collaudo avvenuta dopo 6 mesi dall'ultimazione); Cass. 25 febbraio 1998 n. 2068R (1. Il certificato di collaudo è atto di parte; 2. La polizza cauzionale si estingue automaticamente dopo scaduto il termine per l'approvazione del certificato di collaudo); Cass. 30 dicembre 1997 n. 13134R (Sul criterio per la determinazione degli interessi dovuti all'appaltatore dal committente di opera pubblica per il ritardato collaudo); Cass. 10 gennaio 1997 n. 169R (Qualora il collaudo finale non sia stato effettuato per fatto dell'Amministrazione questa non può eseguire la riduzione unilaterale del prezzo per inadempienze dell'appaltatore non definitivamente accertate, anche se risultanti da verbali di collaudo in corso d'opera); Cass. 30 agosto 1996 n. 7987R (Decorso inutilmente il termine per il collaudo, il pagamento dell'ultimo stato d'avanzamento costituisce la rata di saldo - Decorrenza interessi); C. Conti, Stato 21 agosto 1996 n. 7734 (Sulla ritardata approvazione del collaudo, sul silenzio della P.A. riguardo alla diffida dell'appaltatore a provvedervi e sugli effetti del detto silenzio); C. Conti, Stato 12 giugno 1996 n. 87R [Sull'Amministrazione committente competente a provvedere alla collaudazione di opere pubbliche consistenti in lavori di recupero urbanistico (come il restauro su immobili artistici)]; Cass. 28 ottobre 1995 n. 11312R e 8 luglio 1995 n. 7550R (In caso di ingiustificato ritardo del collaudo è esperibile azione giudiziaria dell'appaltatore anche senza previa costituzione in mora della P.A.); C. Stato VI 1° marzo 1995 n. 214R (Le spese derivanti dal collaudo vanno rimborsate); Cass. 27 gennaio 1995 n. 990R [Una volta intervenuta l'approvazione del collaudo l'appaltatore non ha più l'obbligo di provvedere alla custodia ed alla manutenzione delle opere ultimate (art. 16 Cap. gen. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063)]; Cass. 20 gennaio 1994 n. 518R (Automatica estinzione della polizza cauzionale dopo scaduto il termine per l'approvazione del certificato di collaudo - Nullità di pattuizione contraria); Cass. 3 dicembre 1993 n. 12014R [Controversia sulla esecuzione dell'appalto - Questione proponibile prima dell'approvazione del collaudo (Per inoperatività art. 44 Cap. gen. D.P.R 1962 n. 1063)]; Cass. 23 novembre 1993 n. 11560R (Sono compatibili i termini per i due collaudi, quello dell'opera entro 6 mesi da ultimazione ex art. 38 Cap. gen. oo.pp. e quello statico per il quale il collaudatore deve nominarsi entro 60 gg. da ultimazione); C. Conti, Stato 22 giugno 1993 n. 103R (Predeterminazione dei criteri per il collaudo - Vincolatività degli effetti del collaudo in corso d'opera); Cass. 10 dicembre 1992 n. 13093 R (Il termine per il collaudo ex art. 15 L. 1981 n. 741 non è applicabile per i lavori ultimati prima); Cass. 19 novembre 1992 n. 12381R (1. Del ritardato collaudo è responsabile la P.A., che ha l'obbligo del conseguente risarcimento del danno - 2. Il ritardo del collaudo è ininfluente sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa); Cass. 2 novembre 1992 n. 11880R (Diritto dell'appaltatore agli interessi moratori per il ritardato pagamento della rata di saldo in conseguenza del ritardato collaudo); Cass. 14 luglio 1992 n. 8548R (Controversia sulle spese relative alla custodia dell'opera fino al collaudo - Competenza di arbitri o di A.G.O. ex artt. 42 a 47 Cap. gen. oo.pp.); Cass. 24 giugno 1992 n. 7721R (L'appaltatore - indipendentemente dall'eventuale suo diritto ad ottenere la restituzione della cauzione - è vincolato fino alla certificazione del collaudo, se in tal senso è il contratto di polizza); Cass. 2 marzo 1988 n. 2203R [Cessazione, prima del collaudo, dell'obbligo dell'appaltatore di custodia dell'opera sino al collaudo, qualora venga meno l'interesse della P.A. (Nella specie, per avvenuta assegnazione degli alloggi di lavoratori, in cui consisteva l'opera); Cass. 9 giugno 1987 n. 5019 (Permane la responsabilità della P.A. per il ritardo del collaudo, anche se affidato a soggetto estraneo alla stessa P.A.); Cass. 11 dicembre 1986 n. 7378R (In caso di mancata approvazione del collaudo può essere ammissibile, nel regime anteriore alla L. 10 dicembre 1981 n. 741, l'azione giudiziaria dell'appaltatore); C. Conti 28 novembre 1985 n. 1601 (1. La partecipazione del direttore dei lavori al collaudo non è necessaria - 2. Il collaudatore può ammettere in contabilità, ex art. 103 R.D. 1895 n. 350, lavori non autorizzati - 3. Il collaudo e la sua approvazione restano validi anche col ritardo del collaudo stesso, che legittima l'appaltatore solo alle richieste ex art. 36 Cap. gen. oo.pp.); Cass. 17 gennaio 1985 n. 113R (In caso di ritardato collaudo l'appaltatore ha diritto, previa costituzione in mora, al compenso per le maggiori spese di vigilanza e custodia dell'opera). 1a. Sul certificato di regolare esecuzione dei lavori per un appalto di opera pubblica ved. Cass. 14 giugno 2000 n. 8091R (Inefficacia del certificato di regolare esecuzione in caso di giudizio); C. Conti, Piemonte 20 ottobre 1999 n. 1635R (Il direttore dei lavori e collaudatore di un appalto di opera pubblica comunale è responsabile per non avere rilevato nel certificato di regolare esecuzione l'esistenza di gravi carenze strutturali); Cass. 29 agosto 1994 n. 7574R (Diritti dell'appaltatore per ritardata formazione del certificato di regolare esecuzione).

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