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Sent.C. Cass. 19/04/2000, n. 5076

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1. Ingegneri e architetti - Procedimento disciplinare - Ricorso per Cassazione contro decisione del Consiglio - Oggetto - Limiti. 2. Ingegneri e architetti - Procedimento disciplinare - Professionista coimputato in procedimento penale - Suo patteggiamento della pena ex art. 444 Cod. proc. pen. - Conseguente sospensione del giudizio disciplinare - Esclusione.
1. Con riguardo ai procedimenti disciplinari a carico di ingegneri e architetti, in sede di ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale dell'ordine professionale sono inammissibili censure volte a prospettare vizi della decisione o del procedimento svoltosi dinanzi al consiglio dell'ordine che non siano stati dedotti in sede di impugnazione davanti al Consiglio nazionale, atteso che oggetto del ricorso per Cassazione, nella materia in esame, è la decisione, resa in sede giurisdizionale, del Consiglio nazionale, onde esclusivamente in relazione ad essa, ed a quanto da essa emerge, si svolge il sindacato di legittimità. 2. Nell'ipotesi in cui, avviato procedimento disciplinare a carico di un ingegnere per un fatto per il quale egli risulti imputato, insieme ad altri, in un procedimento penale, il professionista abbia richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 Cod. proc. pen., non va disposta la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale nei confronti dei coimputati, atteso che anche una eventuale sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso non potrebbe avere effetti sul giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 653 Cod. proc. pen., tale norma presupponendo la coincidenza tra il soggetto imputato (e assolto) in sede penale e il soggetto incolpato in sede disciplinare; ai fini della decisione in sede disciplinare, peraltro, non rileva che la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 Cod. proc. pen. non contenga un accertamento della responsabilità penale e che i coimputati dello stesso reato (nella specie, corruzione) siano poi stati assolti perché il fatto non sussiste, atteso che per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il comportamento assuma rilevanza penale, dovendo la sanzione essere inflitta in relazione a comportamenti del professionista deontologicamente scorretti, anche se non integranti ipotesi di reato.

Ved. Cass. S.U. 10 dicembre 1993 n. 12165R. Sui procedimenti e provvedimenti disciplinari per ingegneri e architetti ved. Cass. 19 ottobre 1999 n. 12837[R=W19O9912837] [1. Sul diritto dell'interessato di contestare la translatio del giudizio disciplinare ad un Consiglio dell'ordine diverso da quello di appartenenza - 2. Il ricorso alla Cassazione S.U. contro le decisioni del Consiglio nazionale ingegneri è consentito, oltre che nei casi specificati nell'art. 17 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537R (eccesso di potere e incompetenza), anche per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 della Costituzione]; 6 ottobre 1999 n. 11135R (I procedimenti disciplinari per architetti, per quanto non previsto dalla specifica normativa, sono regolati per analogia dal Codice di procedura penale); 27 agosto 1999 n. 8993R (Sulla inefficacia della sentenza di patteggiamento ex art. 445, 1° comma, Cod. proc. pen., nei procedimenti disciplinari contro professionisti); 16 luglio 1999 n. 7506R [Sulle conseguenze della inosservanza del termine di 15 giorni che deve trascorrere - ai sensi dell'art. 44, 2° c., del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 - fra la data della citazione dell'architetto (o ingegnere) inquisito davanti al locale Consiglio dell'Ordine, e l'udienza fissata per la sua audizione. E sulle modalità dell'interrogatorio del professionista]; 12 luglio 1999 n. 7342R (Come massima 2a di Cass. 19 novembre 1999 n. 12837); 26 aprile 1999 n. 4153R (Contra a Cass. 1999 n. 11135: nei procedimenti disciplinari per architetti e ingegneri non è consentita la trasposizione in via analogica delle norme del Codice di procedura penale); S.U. ord. 19 novembre 1998 n. 991R (Ai procedimenti disciplinari per architetti sono applicabili le disposizioni del Codice di procedura penale solo riguardo allo svolgimento davanti al Consiglio nazionale mentre al ricorso per Cassazione si applicano quelle del Codice di procedura civile).
(R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) (Cod. proc. pen. artt. 444 e 653; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537)

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