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Sent. C. Cass. 12/05/2000, n. 6086

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Parcheggio - Normativa ex L. 1989 n. 122 - Conferma delle preesistenti L. 1985 n. 47 e 1967 n. 765.
1. L'entrata in vigore della L. 24 marzo 1989 n. 122 che ha vietato l'alienazione delle aree destinate a parcheggio ai sensi dell'art. 18 della L.6 agosto 1967 n. 765 separatamente dall'unità immobiliare di cui costituiscono pertinenza non ha inciso sulla previgente disciplina, dato che l'obbligo di riservare appositi spazi di parcheggi nelle aree di pertinenza era già previsto dalla citata disposizione della L. 765/67 nonché dalla L. 28 febbraio 1985 n. 47.

Ved. Cass. 25 febbraio 1991 n. 2004[R=W25F912001]. Ved. anche Cass. 5 aprile 2000 n. 4197R e 4 marzo 2000 n. 2473R.
(L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18R; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 26R; L. 24 marzo 1989 n. 122)R

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