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Sent. C. Cass. 11/05/2000, n. 6029

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - D.M. 68/1444 - Applicazione - Criterio.
1. I limiti in materia di distanze tra fabbricati previsti dall'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - emanato ai sensi dell'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765 - obbligano i Comuni solo ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici e, pertanto, non si applicano in presenza di diverse previsioni contenute in strumenti urbanistici preesistenti, anche quando questi siano stati solo adottati alla data di emanazione del suddetto decreto, ma non ancora approvati.


(L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17R; D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9)R

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