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Sent. CGAR. Sicilia 02/05/2000, n. 201

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Perfezionamento - Con la pubblicazione in albo dei Comuni interessati. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico ed insieme storico artistico - Possibilità.
1. Il vincolo paesaggistico all'attività edilizia si perfeziona, a norma dell'art. 2, ultimo comma, della L. 29 giugno 1939 n. 1497, con la pubblicazione nell'albo dei Comuni interessati dell'elenco delle località redatto dalla competente Commissione provinciale; infatti l'art. 7 della stessa legge prescrive che dalla data di pubblicazione suddetta i proprietari degli immobili vincolati hanno l'obbligo di non distruggere né modificare. 2. Ai sensi dell'art. 82, comma 5, lett. m) del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e successive modifiche, le zone di interesse archeologico sono sottoposte al vincolo paesaggistico previsto dalla L. 29 giugno 1939 n. 1497; è così introdotto il principio secondo il quale l'interesse archeologico può essere titolo di due tutele, eventualmente concorrenti: e quella storico artistica e quella paesaggistica.


(L. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 2, u.c. ed art. 7)R [(L. 29 giugno 1939 n. 1497; D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, comma 5, lett. m)R; L. 8 agosto 1985 n. 431)]R

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