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Sent. C. Cass. 25/01/2000, n. 820

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1. Edilizia ed urbanistica - Muro di confine - Esercizio di servitù di veduta - Esclusione.
1. Il muro divisorio non può dar luogo all'esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e o tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio esistente da entrambi i fondi confinanti (in applicazione di tale principio la Corte suprema ha escluso che l'innalzamento di un muro divisorio, in modo da precludere la stessa inspectio sull'altro fondo - e precisamente da mt. 1,50 a 2,75 - avesse determinato la lesione di una servitù di veduta, anteriormente non configurabile).

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