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Sent. C. Cass. pen. 15/11/1999, n. 6261

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1. Appalti oo.pp. - Subappalto - Affidato senza autorizzazione - Reato - Anche dopo L. 1994 n. 109.
1. Anche dopo l'entrata in vigore della L. 11 febbraio 1994, n. 109, la concessione non autorizzata in subappalto di opere riguardanti la Pubblica amministrazione costituisce reato, in quanto la citata legge, prevedendo che il contratto di subappalto debba essere depositato nei novanta giorni successivi all'aggiudicazione dell'appalto, unitamente alla certificazione attestante l'iscrizione del subappaltatore nell'albo dei costruttori, non garantisce il controllo preventivo della P.A., con la conseguenza che l'autorizzazione è tuttora indispensabile, dovendo la stazione appaltante eseguire, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, le verifiche anche di natura tecnica stabilite dall'art. 21, comma 2, L. 13 settembre 1982 n. 646.

Sul subappalto e la sua autorizzazione ved. Cass. 18 novembre 1997 n. 11450R (Nullità del contratto di subappalto o cottimo non autorizzato dalla P.A., ex art. 21 L. 1982 n. 646); Cass. 29 settembre 1997 n. 9522R (Facoltà P.A. di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto in caso di subappalto non autorizzato); Cass. 5 settembre 1994 n. 7649R e 11 agosto 1990 n. 8202R (Il subappalto è vietato dall'art. 1656 Cod. civ., salvo autorizzazione del committente che resta però estraneo al rapporto); C. Stato VI 12 maggio 1994 n. 767R(Giurisdizione amministrativa in caso di controversia per la revoca dell'autorizzazione a subappalto); Cass. 6 aprile 1992 n. 4215 (Anche se il collaudo di un'opera pubblica è favorevole, è ammissibile la pronuncia di condanna dell'appaltatore al risarcimento danni in caso di subappalto affidato senza autorizzazione); Cass. pen. I 3 aprile 1992 n. 4035 (È vietato il subappalto non autorizzato); Cass. 8 agosto 1989 n. 3632R (Individuazione della autorità competente al rilascio dell'autorizzazione preventiva, necessaria per il subappalto di opere stradali e autostradali); C. Cost. 23 luglio 1987 n. 281R (1. Non contrasta con l'art. 41 della Costituzione la previsione di pena pecuniaria - in caso di subappalto non autorizzato - proporzionale all'importo dell'appalto anziché a quello del subappalto, ex art. 21 L. 1982 n. 646. 2. Non contrasta con l'art. 3 della Costituzione la previsione - in caso di subappalto non autorizzato - della stessa pena per il subappaltatore o cottimista e per l'appaltatore, ex art. 21 L. 1982 n. 646).
(L. 13 settembre 1982 n. 646, art. 21, comma 2R; L. 11 febbraio 1994 n. 109R)

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