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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
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: GP4331
Sent. C. Cass. pen. 06/07/1999, n. 11406
Sent. C. Cass. pen. 06/07/1999, n. 11406
1. Infortuni sul lavoro - Norme di prevenzione - Destinatari - Preposto - È tale.
1. In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'impresa; pertanto, chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma dell'art. 4 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.
Sul "preposto" [figura contemplata dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in generale (artt. 4 e 5 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547R)] - che deve essere nominato dall'imprenditore, ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164R, per sovrintendere determinate specifiche operazioni e deve essere persona capace ed idonea a sostenere il ruolo assegnatogli - ved. Cass. pen. III 27 gennaio 1999 n. 1142 (Il preposto ha l'obbligo di vigilare sull'applicazione delle norme di prevenzione infortuni; ed in particolare ha l'obbligo di verificare la conformità a legge delle macchine e di impedire l'uso di quelle pericolose per il lavoratore che le manovra); Cass. pen. IV 23 marzo 1998 n. 3602 (Condizioni perché la responsabilità dell'imprenditore per la prevenzione degli infortuni sul lavoro si trasferisca al preposto); Cass. pen. IV 24 aprile 1995 n. 4432 (Qualora sia stato nominato un preposto non sussiste responsabilità dell'imprenditore per un evento dannoso verificatosi a causa dell'inosservanza degli obblighi indicati nell'art. 17 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164R); Cass. 29 marzo 1995 n. 3738R; Cass. 23 febbraio 1995 n. 2035R (Obbligo dell'appaltatore di osservare, a tutela della sicurezza dei lavoratori, le norme che prevedono la guida di un caposquadra o preposto); Cass. pen. IV 17 maggio 1993 n. 5064 (Sui limiti della responsabilità del preposto); Cass. pen. IV 12 ottobre 1991 n. 10458 [La responsabilità del preposto è uguale a quella del dirigente e dell'appaltatore ex art. 4, lett. b) e c) D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547R ma è invece molto ridotta ex art. 4, lett. a), D.P.R. cit.]; Cass. pen. IV 15 luglio 1991 n. 7600 (Il preposto - così come chiunque diriga l'attività di altri operai - è responsabile dell'adozione delle norme di prevenzione infortuni); Cass. pen. IV 6 febbraio 1990 n. 2837 (L'imprenditore può devolvere l'obbligo di osservanza delle norme di prevenzione infortuni a persona tecnicamente qualificata, purché con delega esplicita e documentata); Cass. 12 luglio 1988 n. 4578R; Cass. 11 gennaio 1988 n. 74R (Sui requisiti, come la capacità tecnica, che deve possedere il preposto); Cass. pen. IV 17 luglio 1987 n. 882 (La responsabilità dell'imprenditore permane anche dopo la nomina del preposto; salvo che si tratti di misure antinfortunistiche da apportare a livello direttivo, delle quali l'imprenditore, come destinatario degli obblighi impostigli dall'art. 2087 Cod. civ., non può delegare ad altri l'osservanza); Cass. 13 giugno 1986 n. 3937R (Qualora si verifichi infortunio per colpa di persona, come il preposto, delegata dall'imprenditore a sorvegliare i dipendenti, permane la responsabilità dell'imprenditore stesso).
D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).
Art. 4 (Obbligo dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) - I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi; c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni).
Art. 17 (Monitoraggio e smontaggio delle opere provvisionali) - Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
(D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, art. 4)R |
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