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Sent.C. Cass. 22/12/1999, n. 14449

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1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Nozione - Difetti eliminabili mediante opere di manutenzione ordinaria - Vi rientrano - Condizioni. 2. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Le due possibili domande del committente.
1. Ai fini della responsabilità dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 C.c., costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'opera, ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa e che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere, pertanto, eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dall'art. 31 lett. a) L. 5 agosto 1978 n. 457 e cioè con "opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici" e con "opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti". 2. Il committente che agisca ai sensi dell'art. 1669 Cod. civ. (rovina e difetto di cose immobili) può richiedere che l'appaltatore sia condannato, alternativamente, al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi, ovvero alla diretta esecuzione delle opere stesse.

1. Cfr. a Cass. 1° febbraio 1995 n. 1164R. 1a. (VIZ 69.7) Ved. Cass. 1° febbraio 1995 n. 1164R (Possono essere gravi difetti ex art. 1669 Cod. civ. anche difetti eliminabili mediante opere di manutenzione ordinaria). 2a. (VIZ 69.6) Sulle due possibili azioni - previste dall'art. 1669 Cod civ. - del committente contro l'appaltatore e cioè per il pagamento delle somme necessarie all'eliminazione dei gravi difetti o per la diretta esecuzione dei lavori stessi ved. Cass. 29 novembre 1996 n. 10624R e 15 marzo 1995 n. 3037R (É ammissibile la domanda del committente per la eliminazione diretta dei vizi costruttivi); 10 maggio 1995 n. 5103R (Il committente può formulare la domanda dell'equivalente pecuniario anche soltanto nelle conclusioni finali); 21 marzo 1989 n. 1406R.
(Cod. civ. art. 1669)

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