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Sent.C. Stato 17/09/1999, n. 1240

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Offerta - Prezzo in cifre ed in lettera - Discordanza - Prevalenza del prezzo in lettere - Verifica dei prezzi - Non occorre.
1. Qualora in una delle offerte presentate in sede di partecipazione alla gara d'appalto di un un'opera pubblica il prezzo indicato in cifre sia diverso da quello indicato in lettere, prevale quest'ultimo perché esprime la volontà dell'impresa senza bisogno di procedere ad una indagine aritmetica su quale dei prezzi espressi corrisponda all'importo complessivo della voce o dell'appalto.

1a. (GARA OFF.2). "Quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione". Questa è la norma stabilita dall'art. 72, 2° comma, del R.D. 23 maggio 1924 n. 827R (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) per le gare d'appalto tenute con pubblico incanto, la quale - ai sensi dell'art. 89, comma 6, dello stesso R.D. - è valida pure per la licitazione privata. Conformi alla legge sono Csi 5 maggio 1999 n. 170R (Però l'inesatta indicazione in cifre del prezzo offerto dovuta ad inesatta utilizzazione di regole matematiche è da considerarsi errore materiale); C. Stato V 6 maggio 1997 n. 466R; Cass. S.U. 17 giugno 1991 n. 6846R (Non ha rilevanza che la clausola di identico tenore, contenuta nel bando di gara, sia o no mancante di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, Cod. civ., poiché la fattispecie negoziale rimane pur sempre identicamente disciplinata dalla predetta disposizione). Secondo altre sentenze invece, nel caso di differenza fra i due prezzi prevale di regola quello indicato in lettere: C. Stato IV 22 gennaio 1999 n. 54R (Salvo però evidente errore materiale; in tal caso l'applicazione del criterio generale secondo cui il prezzo indicato in lettere prevale su quello in cifre di un'offerta a gare d'appalto configura eccesso di potere); Csi 28 settembre 1998 n. 511R; C. Stato VI 21 ottobre 1995 n. 1467R; C. Stato V 30 marzo 1993 n. 433R. Ma la giurisprudenza amministrativa è costante nel sostenere che le suddette regole non sono applicabili qualora la discordanza fra i due prezzi sia evidentemente dovuta ad un mero errore materiale (ved. le stesse decisioni sopra citate).

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