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Deliberaz. G.R. Piemonte 11/05/2018, n. 18-6836

L. 112/2016. Istituzione della nuova tipologia "Gruppo Appartamento per disabili" e approvazione dei requisiti strutturali e gestionali. Approvazione criteri per il finanziamento di soluzioni alloggiative, ai sensi degli artt. 3, comma 4 e 5 comma 4, lett. c) del D.M. 23.11.2016, destinate all'accoglienza di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
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Testo del provvedimento


A relazione degli Assessori Ferrari, Saitta:


Premesso che:

- la legge 22 giugno 2016, n. 112, comunemente denominata “Dopo di noi”, disciplina le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori;

- l’art. 3, comma 1) della suddetta legge istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare prevedendo la dotazione finanziaria per gli anni 2016, 2017 e 2018 ed il comma 3) del medesimo articolo prevede che le regioni adottino indirizzi di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti ministeriali;

- con il successivo Decreto Interministeriale del 23 novembre 2016 sono stati individuati gli interventi ed i servizi finanziabili con il Fondo ministeriale nonché i criteri di accesso a tali interventi;

- tra gli interventi finanziabili con le risorse ministeriali indicati all’art. 5, comma 4, lett. C, del suddetto decreto rientrano, nell’ambito di percorsi programmati di deistituzionalizzazione, gli interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative con le caratteristiche individuate all’art. 3, comma 4;

- con il medesimo Decreto sono state assegnate alle regioni le risorse relative all’anno 2016 che per la regione Piemonte ammontano a € 6.480.000,00.

Dato atto che:

- la D.G.R. n. 28-4949 del 2 maggio 2017 ha approvato il Programma attuativo contenente gli indirizzi di programmazione regionale per l’attuazione degli interventi e dei servizi finanziabili con le risorse del suddetto Fondo ministeriale;

- il Programma attuativo contiene la descrizione degli interventi ed il riparto della risorse ministeriali assegnate alla regione Piemonte relative all’anno 2016, pari ad € 6.480.000,00, così suddivise: € 3.750.000,00, pari al 58%, per gli interventi e i servizi alle persone di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016, ed € 2.730.000,00 per gli interventi strutturali previsti alla lettera c) del suddetto comma.

Rilevato che l’art. 3 della legge 112/2016 individua la dotazione finanziaria del Fondo ministeriale per gli anni 2016, 2017 e 2018 e che la scelta regionale di programmazione prevedeva che soltanto dalle risorse del primo anno 2016 venisse riservata una quota da destinare agli interventi strutturali.

Dato atto che:

- con la D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017 sono state approvate le “Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” relative ai beneficiari degli interventi, alle modalità e alle priorità di accesso, al progetto personalizzato ed al relativo budget, nonché agli interventi e servizi alla persona finanziabili con le risorse ministeriali;

- con il medesimo provvedimento deliberativo sono stati approvati i criteri di riparto della somma di € 3.750.000,00 a favore dei singoli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per l’attuazione degli interventi e dei servizi alle persone di cui alle lettere a), b), d) ed e), comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016, nonché è stata riservata la somma di € 2.730.000,00 per gli interventi strutturali previsti alla lettera c) del medesimo comma, demandando ad un successivo provvedimento deliberativo la definizione dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture alloggiative;

- la suddetta somma è stata iscritta nella Missione 12 Programma 02 sul capitolo 275052 per € 1.092.000,00 sull’esercizio 2018 e per € 1.638.000,00 sull’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2017-2019.

Rilevato che gli interventi definiti dalla sudde

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Allegato 1 - Gruppo appartamento per persone disabili

Si istituisce la tipologia di struttura residenziale denominata Gruppo Appartamento per persone disabili che sostituisce le tipologie “Gruppo appartamento di tipo A e di tipo B” definite dalle DD.G.R. n. 34-23400 del 9 dicembre 1997 e n. 230-23699 del 22 dicembre 1997 ed il “Gruppo appartamento per disabili gravi motori o fisici” definito dalla D.G.R. n. 42-6288 del 10 giugno 2002.

I requisiti gestionali e strutturali di seguito individuati costituiscono i requisiti minimi necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento per le strutture di nuova istituzione.


Requisiti gestionali

L’intensità delle prestazioni deve essere individuata e valutata dall’U.M.V.D. attraverso la definizione del progetto individualizzato, il quale deve valutare tutti gli aspetti connessi con la natura del bisogno e deve stabilire la tipologia di risposta appropriata da erogare, le procedure ed i tempi di valutazione e di verifica.

Le prestazioni erogate dal Gruppo Appartamento fanno riferimento alle fasce assistenziali (alta, media, bassa) previste dalla D.G.R. n. 51-11389 del 23 dicembre 2003, Allegato B – Modello organizzativo per articolare la risposta residenziale e semiresidenziale per persone disabili - 1) “Strutture residenziali e semiresidenziali: fasce assistenziali e livelli di intensità delle prestazioni”, differenziate secondo l’intensità della risposta erogata in base ai bisogni sanitari, socio-sanitari, assistenziali e abilitativi e riabilitativi delle persone inserite, come di seguito specificate.


Fascia alta intensità

tipologia di utenza:

persone con disabilità grave di diversa natura e gravità medio/alta.

tipologia di progetto e bisogno:

bisogni assistenziali di alta intensità associati a bisogni sanitari di medio/alta complessità che richiedono un prolungato impegno finalizzato ad una attivazione/riattivazione delle risorse della persona ed un mantenimento dell’autonomia residua.

parametri assistenziali, educativi, riabilitativi (minuti/giorno/utente – 7 giorni su 7)

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Allegato 2 - L. 22.06.2016 n. 112 – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Criteri per il finanziamento di strutture alloggiative ai sensi dell’art. 3 c. 4 del DM 23.11.2016.


1 - Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all’attuazione delle previsioni di cui all’art. 5, comma 4, lettera c) del DM 23.11.2016, ed in particolare per la realizzazione di soluzioni alloggiative destinate all’accoglienza di persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992, prive del sostegno familiare.


2 - Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi regionali i seguenti soggetti pubblici e privati:

- Comuni singoli e loro forme associative

- Azienda Sanitarie Locali

- Enti Gestori dei servizi socio-assistenziali

- Enti assistenziali pubblici (IPAB)

- Enti assistenziali di diritto privato (IPAB che hanno ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica privata come Fondazioni o Associazioni)

- Enti religiosi legalmente riconosciuti

- Cooperative sociali iscritte all’albo regionale di cui alla LR. 18/94 e s.m.i.

- Fondazioni e Associazioni.

I suddetti enti potranno fare istanza di contributo regionale esclusivamente se:

− proprietari dell’immobile oggetto dell’intervento; oppure

− futuri o attuali gestori della struttura oggetto di istanza di finanziamento aventi titolo almeno quindicennale di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento che li legittimi verso l’Amministrazione regionale e verso il proprietario dell’immobile (se non coincidente con il richiedente stesso) a realizzare l’intervento oggetto di finanziamento.

Nel caso in cui l’immobile sia reso disponibile da un singolo cittadino o gruppo di cittadini, familiari o tutori degli interessi di persone con grave disabilità, lo stesso deve essere messo a disposizione di un gestore, così come sopra definito, per la durata di almeno 15 anni, responsabile dell’attuazione dell’intervento e che dovrà provvedere alla richiesta di ammissione al contributo.


3 - Tipologia di presidi oggetto del finanziamento

Sono oggetto del finanziamento i Gruppi Appartamento e gli Alloggi per l’autonomia, aventi i requisiti definiti dall’Allegato 1 del presente provvedimento deliberativo e i requisiti previsti all’art. 3, comma 4 del DM 23 novembre 2016, ovvero soluzioni alloggiative per persone con disabilità, ubicate in zone residenziali non isolate, (se rurali solo per progetti di agricoltura sociale), per garantire la continuità affettiva e relazionale degli ospiti.

È altresì prevista la possibilità di incrementare il numero di posti letto dei Gruppi Appartamento per disabili già autorizzati al funzionamento, fino al concorso del numero massimo dei posticonsentiti aventi i requisiti definiti dall’Allegato 1 del presente provvedimento deliberativo.


4 - Interventi ammessi a contributo

I finanziamenti di cui trattasi sono destinati:

- alla creazione di nuove strutture alloggiative (Gruppi Appartamento e Alloggi per l’autonomia), esclusivamente mediante ristrutturazione e/o modesti ampliamenti di edifici esistenti;

- all’incremento del numero di posti letto dei Gruppi Appartamento già autorizzati al funzionamento, fino al concorso del numero massimo dei posti consentiti, mediante ristrutturazione e/o modesti ampliamenti della struttura esistente.


5 - Spese ammissibili a contributo

Sono ammesse a contribu

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