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Sent. C. Cass. pen. 10/12/1998, n. 3275

47071 47071
1. Edilizia ed urbanistica Attività edilizia Opere in conglomerato cementizio Violazione art. 14 L. 1971 n. 1086 Reato istantaneo con effetti permanenti.
1. La contravvenzione prevista e punita dall'art. 14 L. 5 novembre 1971 n. 1086, che sanziona il costruttore delle opere in cemento armato quando omette, prima del loro inizio, di curare il deposito, presso l'ufficio tecnico regionale, della denuncia delle opere stesse, accompagnata da un regolare progetto e da una relazione illustrativa è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma con la omissione degli adempimenti richiesti dalla norma anzidetta, prima della esecuzione dei lavori, al fine di consentire il controllo preventivo sulle stesse.

1. Ved. Cass. pen. III 16 gennaio - 11 marzo 1995 n. 122R.
(L. 5 novembre 1971 n. 1086, art. 44)R

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