Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 13/01/1999, n. 25
Sent. C. Stato 13/01/1999, n. 25
Sent. C. Stato 13/01/1999, n. 25
1. Geometra - Limiti di competenza - Opere edili con cemento armato senza pericolo per l'incolumità pubblica e di "modesta entità" - Progettazione - Ammissibilità. 2. Geometra - Limiti di competenza - Casi dubbi - Esclusione della competenza.1. Riguardo alle opere edili con cemento armato esula dalla competenza dei geometri (ai sensi del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, L. 2 marzo 1949 n. 144 e L. 5 novembre 1971 n. 1086) la progettazione soltanto di quelle - come le costruzioni per abitazioni civili a più piani - in cui dall'impiego del cemento armato possa derivare pericolo per l'incolumità delle persone; come limite quantitativo della "modesta entità" dell'opera [ved. art. 16, lett. m), R.D. 29/274] si può poi assumere praticamente un volume di 500 mc, anche se non a carattere assoluto. Pertanto il geometra può progettare un'opera intorno a detto volume ma senza cemento armato o non destinata a civile abitazione, mentre compete all'ingegnere e all'architetto la progettazione di un'opera di tale volume ma su più piani e quindi con struttura in cemento armato e destinata a civile abitazione. 2. Qualora le caratteristiche del progetto siano tali da far sorgere dubbi sui limiti della competenza professionale del progettista, va sostenuta la competenza esclusiva di tecnici laureati (ingegneri o architetti); in questi casi l'Amministrazione competente al rilascio della concessione edilizia, ove ritenga per contro sufficiente che il progetto venga redatto da un geometra deve esplicitare congruamente i motivi sui quali è fondato il proprio parere e deve specificarli nella stessa concessione. 1a. e 2a. Sui limiti di competenza di geometri ved. Cass. 2 aprile 1997 n. 2861R. (R.D. 11 febbraio 1929 n. 274; R.D. 16 novembre 1939 n. 2229; L. 2 marzo 1949 n. 144R; L. 5 novembre 1971 n. 1086)R |
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