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Sent. C. Cass. pen. 14/07/1998, n. 2239

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione urbanistica - Necessità - Anche per spianamento rilevante di area a destinazione agricola.
1. Allorché spianamento, livellamento e disboscamento interessino, per la loro rilevanza, la conformazione del territorio che ne è soggetto, non è sufficiente addurre la futura destinazione agricola dell'area, ma occorre un preventivo controllo dell'autorità comunale, nelle forme della concessione urbanistica; concetto distinto da quello tradizionale di concessione edilizia, e ciò perché nel concetto di urbanistica di cui all'art. 80 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 rientrano l'assetto del territorio e l'utilizzazione del suolo, e non soltanto l'edilizia in senso stretto.

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