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Sent.C. Cass. 19/01/1999, n. 456

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1. Appalti - Difetti gravi o no dell'opera - Azione di responsabilità extracontrattuale o contrattuale - Differenza.
1. Il "difetto di costruzione" che, a norma dell'art. 1669 Cod. civ. legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" o il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo, mentre i vizi (o le difformità dell'opera dalle previsioni progettuali o dal contratto d'appalto), legittimanti l'azione di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1667 Cod. civ. non devono necessariamente incidere in misura rilevante sull'efficienza e la durata dell'opera.

1. Sulla responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore (o costruttore venditore) ex art. 1669 Cod. civ. ved. Cass. 28 novembre 1998 n. 12106R e 5 ottobre 1998 n. 9853R.
(Cod. civ. artt. 1667 e 1669)

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