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Sent. C. Cass. 20/03/1998, n. 2975

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Computo - Costruzione frontistante realizzata secondo una linea spezzata - Calcolo in base a distanza media - Inammissibilità. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Violazione - Asservimento di fatto in pregiudizio del vicino - Configurabilità - Conseguente risarcimento del danno.
1. Nel caso in cui le norme sulle distanze devono osservarsi rispetto ad un'altra costruzione realizzata non secondo una linea retta, ma secondo una linea spezzata, non è giuridicamente configurabile una distanza media rispetto alle rientranze e sporgenze della costruzione di riferimento, come effetto della compensazione tra distanze minime e massime dalla stessa. (Fattispecie relativa alla norma di cui al programma di fabbricazione del Comune di Loro Piano, la quale prescrive fra le costruzioni un distacco minimo di metri 10 e centimetri 40). 2. La costruzione del confinante realizzata in violazione delle norme sulle distanze implica una sorta di asservimento da facto in pregiudizio del vicino, al quale spetta conseguentemente il risarcimento del danno rimesso, in difetto di precise indicazioni della parte danneggiata, alla valutazione equitativa del giudice di merito.

1. Ved. Cass. 15 dicembre 1993 n. 12419R. 2. Ved. Cass. 18 aprile 1996 n. 3679[R=W18A963679] (Sul risarcimento danno a seguito di costruzione confinante realizzata in violazione di norme di edilizia).

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A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia