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Sent.C. Stato 18/05/1998, n. 124

46506 46506
1. Appalti oo.pp. - Gara - Ammissione - In sede di riesame - Dopo restituzione della cauzione provvisoria - Illegittimità.
1. La cauzione provvisoria prescritta dall'art. 30, 1° comma, L. 11 febbraio 1994 n. 109 costituisce, ai fini dell'ammissione, una condizione vincolante e permanente con lo scopo di garantire l'affidabilità dell'offerta, a tutela della serietà e della correttezza del procedimento di gara sino all'eventuale aggiudicazione definitiva; per cui qualora un'impresa, in seguito all'aggiudicazione provvisoria, abbia ritirato la cauzione provvisoria (e anche la documentazione) essa non può essere ammessa alla gara in sede di riesame del provvedimento.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 30, 1° comma)R

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