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Sent. C. Cass. 07/04/1986, n. 2394

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Appalti - Consegna dell'opera eseguita - Termine e penale stabiliti - Ritardo dell'appaltatore per varianti del committente - Inefficacia di termine e penale - Onere probatorio a carico del committente che sostenga la colpa dell'appaltatore.

Quando nel corso dell'esecuzione di un contratto d'appalto, il Committente abbia chiesto all'Impresa notevoli e importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo pattuiti nel contratto vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori. Di conseguenza, affinché la clausola sulla penale conservi efficacia, deve essere fissato di comune accordo un nuovo termine. Diversamente incombe al Committente, che persegue il risarcimento dei danni da ritardata consegna dell'opera, l'onere di dimostrare che la colpa del ritardo è dell'Impresa.

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