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Sent.C. Cass. 16/12/1987, n. 9318

46273 46273
1. Geometri - Albo professionale - Iscrizione - Requisiti ex L. 1985 n. 75 - Geometri prima non iscritti - Applicabilità - Diploma conseguito anteriormente - Irrilevanza - Contrasto con art. 3 Cost. - Insussistenza.
1. In tema d'iscrizione all'albo professionale dei geometri, la L. 7 marzo 1985 n. 75, la quale richiede, per tale iscrizione, non solo il possesso del diploma di geometra, ma anche il conseguimento dell'abilitazione professionale, previo superamento, al termine di un determinato periodo di pratica, di apposito esame di Stato, trova applicazione, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 3, nei confronti di tutti coloro che non siano già iscritti alla data dell'entrata in vigore della legge cit., mentre non rileva in proposito che abbiano in precedenza ottenuto detto diploma (salva restando la computabilità del periodo di pratica già svolto); tale principio manifestamente non pone la citata norma transitoria in contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di una difforme regolamentazione di situazioni obiettivamente diverse, rispetto alla sopravvenienza della nuova disciplina.


Cost. art. 3; L. 7 marzo 1985 n. 75R

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