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Sent.C. Cass. 05/08/1987, n. 6728

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1. Geometri - Limiti di competenza - Progettazione e direzione di opere in cemento armato - Esclusione. 2. Geometri - Limiti di competenza - Progettazione e direzione di opere in cemento armato - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Infondata
1. La previsione, contenuta nell'art. 2 della L. 5 novembre 1971 n. 1086, della progettazione e della direzione dei lavori per opere in cemento armato anche da parte dei geometri, non ha comportato l'ampliamento della competenza di questi ultimi, in quanto nella stessa disposizione di legge è testualmente detto che, per tutti i professionisti indicati (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali edili), la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori è ammessa nei « limiti delle rispettive competenze », il che significa che la determinazione della competenza va fatta in base alla normativa preesistente che, per quanto riguarda i geometri. è quella contenuta nell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, integrato dagli artt. 56 e 57 della L. 2 marzo 1949 n. 144, dalla quale si evince che la progettazione per opere in cemento armato da parte di tali professionisti è limitata alle piccole costruzioni accessorie di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone. 2. E' manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, lett. M), del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 - che limita la competenza dei professionisti geometri in materia di progettazione e di direzione dei lavori per opere in cemento armato - in relazione agli artt. 4 e 41 Cost., in quanto la prima di tali norme, riconoscendo a tutti i cittadini il diritto al lavoro, non esclude ma, anzi, postula, la razionale divisione del lavoro medesimo e, quindi, la delimitazione delle varie competenze professionali in rapporto alle diverse capacità tecniche, mentre, per quanto riguarda la libertà dell'iniziativa economica, questa è collegata dallo stesso art. 41 Cost. alla utilità sociale e, perciò, alla necessaria sua regolamentazione nell'interesse di tutti i consociati.

1. Ved. Cass. 25 maggio 1984 n. 3232,R 28 aprile 1981 n. 2752[R=W28A812752], 19 maggio 1980 n. 3275,[R=W19MA803275] 7 agosto 1979 n. 4562[R=W7AG794562], 13 gennaio 1979 n. 267[R=W13GE79267], 5 agosto 1977 n. 3558[R=W5AG773558], 15 aprile 1976 n. 1347[R=W15A761347], 19 ottobre 1974 n. 2952[R=W19O742952], 20 dicembre 1972 n. 3640,[R=W20D723640] 3 aprile 1970 n. 885[R=W3A70885], 19 luglio 1969 n. 2698.[R=W19L692698] 2. Ved. Cass. 17 ottobre 1985 n. 5113.R
R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16; L. 2 marzo 1949 n. 144, artt. 56, 57R; L. 5 novembre 1971 n. 1086, art. 2R Cost. artt. 4, 41; R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16

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