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Sent.Corte Cost. 23/07/1987, n. 281

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1. 2. Appalto oo.pp. - Subappalto o cottimo - Mancanza di autorizzazione - Subappaltatore o cottimista - Stessa pena del subappaltatore o affidante, ex art. 21 L. 1982 n. 646 - Contrasto con art. 3 Cost. - Non sussiste. 3. Appalto oo.pp. - Subappalto - Mancanza di autorizzazione - Subappaltatore - Pena pecuniaria proporzionale all'appalto anziché al subappalto ex art. 21 L. 1982 n. 646 - Contrasto con art. 41 Cost. - Non sussiste.
1. L'equiparazione delle pene, nei casi di fattispecie plurisoggettive necessarie trova giustificazione logistica e giuridica, poiché il concorrente necessario, mentre viola per proprio conto un precetto, che è anche a lui diretto, concorre contestualmente nell'antigiuridico comportamento dell'altro soggetto; pertanto, è infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 21, 1°c., L. 13 settembre 1982 n. 646 come sostituito dall'art. 1 L. 12 ottobre 1982 n. 726, nella parte in cui prevede, per il subappaltatore o per l'affidatario del cottimo di opere appaltate dalla P.A. una pena pecuniaria, congiunta a quella detentiva pari ad un terzo del valore complessivo dell'opera, ove il subappalto o il cottimo abbia luogo senza la prescritta autorizzazione. 2. Il comportamento del subappaltatore può presentare un disvalore sociale più marcato di quello dell'appaltatore allorché si tratti di soggetto mafioso che, nel rapporto contrattuale, risulta il contraente più forte, per le pressioni ed intimidazioni che è capace di esercitare; pertanto, è infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 21, 1°c., L. 13 settembre 1982 n. 646, come sostituito dall'art. 1 della L. 12 ottobre 1982 n. 726, nella parte in cui agli effetti della pena equipara all'appaltatore il subappaltatore e l'affidatario di cottimo di opere pubbliche, senza l'autorizzazione che è stata introdotta dalla legge al fine di scongiurare le infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici. 3. L'art. 41 Cost., tutela la libertà di iniziativa privata lecita e non quella esercitata in violazione della legge penale; pertanto, è infondata, in riferimento all'art. 41 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 21, 1° c., L. 13 settembre 1982 n. 646, come sostituito dall'art. 1 L. 12 ottobre 1982 n. 726, nella parte in cui punisce il subappaltatore di opere pubbliche, senza la prescritta autorizzazione, con una pena pecuniaria proporzionale al valore complessivo dell'appalto, anche quando il subappalto sia d'importo irrisorio, pregiudicando così la sopravvenienza di modeste imprese subappaltatrici.


Cost. artt. 3 e 41, L. 13 settembre 1982 n. 646 art. 21, 1° c.R, L. 12 ottobre 1982 n. 726 art. 1R

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