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Sent.C. Cass. 18/07/1987, n. 6331

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1. Appalti - Presa in consegna dell'opera eseguita - Non equivale a sua accettazione.
1. La presa in consegna dell'opera effettuata in esecuzione di un contratto di appalto non equivale ad accettazione della medesima, giacché l'accettazione esige che il committente esprima anche per facta concludentia il gradimento dell'opera stessa con una conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità conosciuti e conoscibili e il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo. 2. La presa in consegna è l'atto meramente materiale con cui si effettua il passaggio del possesso dell'opera dall'impresa al Committente, ma che non implica né equivale ad accettazione dell'opera stessa (Cass. 14 marzo 1977 n. 1022) la quale consiste invece essenzialmente in un atto di volontà con il quale il Committente dichiara di volere accogliere l'opera eseguita esonerando così l'Impresa da ogni responsabilità per i difetti dell'opera conosciuti o riconoscibili (Cass. 5 giugno 1978 n. 2811, 14 marzo 1975 n. 964). Ved. «Collaudo e presa in consegna dell'immobile costruito con appalto privato» in S.9. n. 1/1987 B.L.T., § 8, 104.


(C.c. artt. 1665 e 1667)

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