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Sent.C. Cass. 16/01/1987, n. 292

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1. Appalti oo.pp. - Contratto - Verbale di aggiudicazione - Atto conclusivo del procedimento - Successiva stipulazione del contratto - Mera formalità - Possibilità che le parti facciano coincidere l'inizio dei lavori con la data della stipulazione. 2. Direttore dei lavori - Dichiarazioni - Carattere vincolante per il committente - Limiti. 3. Appalti - Revisione prezzi - Accertamento giudiziale dei presupposti - Conseguenze - Ritardo nella corresponsione dell'importo revisionale - Interessi corrispettivi - Decorrenza. 4. Appalti - Revisione prezzi - Diritto dell'appaltatore costituito in mora - Insussistenza.
1. Il principio in forza del quale, nel contratto di appalto concluso con la P.A. o con altro ente tenuto per legge ad adottare il Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, il verbale di aggiudicazione è l'atto conclusivo del procedimento costitutivo del vincolo negoziale, mentre la successiva stipulazione del contratto medesimo configura mera formalità, non osta a che le parti, nel caso concreto, possano concordemente stabilire, (il che spetta al giudice del merito rilevare, nell'ambito di un giudizio di fatto incensurabile in cassazione, ove congruamente e correttamente motivato), che proprio con la data di tale stipulazione coincida quella di inizio dei lavori, da cui decorre il termine per l'ultimazione dei lavori. 2. Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del committente limitatamente alla materia strettamente tecnica, onde le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente medesimo soltanto se contenute in detto ambito tecnico. Pertanto non può essere assunta come data di effettiva ultimazione dei lavori quella indicata nell'istanza del direttore dei lavori, rivolta all'Ordine degli ingegneri, per la liquidazione delle proprie competenze professionali e cioè per un interesse esclusivamente personale che esclude il coinvolgimento del committente, in base al rapporto con esso intercorrente. 3. Il credito dell'appaltatore per la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 1664 C.c. presuppone - ove non abbia formato oggetto di regolamento negoziale tra le parti - il previo (duplice) accertamento giudiziale dell'intervenuto aumento del costo dei materiali e della sua incidenza in misura superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto e quindi difetta, fino a tale momento, del requisito della liquidità. Pertanto in caso di ritardo nella corresponsione dell'importo revisionale, l'obbligato è tenuto al pagamento dei soli interessi corrispettivi, decorrenti di regola dalla data della domanda, per l'effetto retroattivo dell'accertamento giudiziale del credito. 4. All'appaltatore costituito in mora non spetta, ai sensi degli artt. 1221, 1664 C.c., il diritto alla revisione del prezzo per aumenti imprevedibili del costo dei materiali o della mano d'opera, superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, in quanto la mora del debitore - sia essa determinata con intimazione scritta ai sensi del primo comma dell'art. 1219 C.c. sia essa costituita da mora ex re come previsto dal secondo comma del detto articolo - fa persistere, con l'obbligazione, anche gli eventuali rischi aggiuntivi.

1. Ved. Cass. 11 dicembre 1985, n. 6273[R=W11D856273], 15 maggio 1984 n. 2938[R=W15MA842938], 15 ottobre 1981 n. 5404, [R=W15O815404] 8 giugno 1981 n. 3682[R=W8G813682]. 2. Conf. Cass. 18 febbraio 1983 n. 1247.[R=W18F831247] 4. Conf. Cass. 21 febbraio 1979 n. 1125.[R=W21F791125]
C.c. artt. 1221, 1321, 1655, 1661, 1664, 1665; R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 16 R; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063[R=DPR106362]

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