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Sent. Corte Cost. 24/11/1988, n. 1064

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1. Professionisti - Onorario - Ritardato pagamento - Interessi moratori - Misura superiore a quella legale - Ammissibilità - Ragguaglio di detti interessi al tasso di sconto B. Italia, per i geometri - Contrasto con artt. 3 e 35 Cost. - Insussistenza
1. I crediti per prestazioni professionali si differenziano dalla generalità dei crediti e da quelli per generiche prestazioni di lavoro autonomo e, d'altra parte, non sussiste un principio generale, in base al quale ai professionisti, in caso di mancato pagamento degli onorari, non possano essere corrisposti interessi moratori in misura superiore a quella legale, mentre per contro vari ordinamenti professionali (quali quello degli ingegneri, degli avvocati e procuratori e dei dottori commercialisti), prevedono interessi moratori in misura maggiore; pertanto, l'art. 15 L. 2 marzo 1949 n. 144 non è in contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost., nella parte in cui prevede che, sulle somme dovute e non pagate ai geometri, per le loro prestazioni professionali, decorrano interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, anziché gli interessi moratori stabiliti nella misura del 5% dagli artt. 1224 e 1284 C.c..

Il principio sopra enunciato vale anche per ingegneri ed architetti - per i quali l'art. 9 u.c. della L. 2 marzo 1949 n. 143 prevede gli stessi interessi al tasso di sconto B. Italia stabiliti per i geometri dall'art. 15 della L. 1949 n. 144 - ma non per altri professionisti tecnici, per i quali, in caso di ritardato pagamento - oltre il 45° giorno dalla presentazione della parcella (periti industriali: ved. L. 12 marzo 1957 n. 146, art. 13, 3° e 4° c.) od oltre il 60° giorno (periti agrari: ved. D.M. 10 giugno 1972, art. 6; dott. agronomi e dottori forestali: ved. D.M. 18 settembre 1963 art. 81, 3° e 4° c.) - sono dovuti gli interessi al tasso legale del 5% (art. 1284 C.c.) e l'eventuale maggior danno che venga dimostrato dal professionista (art. 1224, 2° c., C.c.). Una situazione particolare si ha per gli avvocati ed i procuratori, per i quali l'ultima parte del D.M. 31 ottobre 1985 (e, prima, del D.M. 22 giugno 1982), di approvazione della corrispondente delibera del Consiglio nazionale forense, stabilisce che « Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella o del preavviso di parcella senza che gli importi esposti siano stati contestati nella congruità, in caso di mancato pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria così come stabilito dalla L. n. 533/1973 » (la L. 11 agosto 1973 n. 533 ha sostituito vari articoli dei codici, fra cui gli artt. 409 C.p.c. sulle controversie individuali di lavoro subordinato o parasubordinato e 429 C.p.c. sulla determinazione, da parte del giudice, degli interessi e svalutazione monetaria per il ritardato pagamento del credito di lavoro subordinato o parasubordinato, e l'art. 150 Disp. att. C.p.c., secondo il quale il calcolo della svalutazione monetaria di cui all'art. 429 C.p.c. sarà effettuato con gli indici ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria). Ma la norma del D.M. 22 giugno 1982 (poi ripetuta nel D.M. 31 ottobre 1985) è stata ritenuta illegittima dalla Corte suprema (Cass. 4 dicembre 1985 n. 6068, 28 novembre 1987 n. 8865) perché esorbita dall'ambito del potere regolamentare conferito al Consiglio nazionale forense dalle leggi 3 agosto 1949 n. 536 e 7 novembre 1957 n. 1051; tale potere, infatti, è limitato alla determinazione dei compensi professionali ed al loro periodico adeguamento e non comprende perciò la facoltà di imporre speciali oneri per il cliente che ritardi il pagamento dell'onorario.
Cost. artt. 3 e 35; C.c. artt. 1224, 1284 e 2233; L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 9; L. 2 marzo 1949 n. 144, art. 15R; L. 11 agosto 1973 n. 533[R=L53373]; D.P.R. 22 ottobre 1973 n. 936; D.M. 22 giugno 1982; D.P.R. 30 giugno 1987 n. 309[R=DPR30987]

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