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Sent.C. Cass. 29/04/1988, n. 3232

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Disciplina ante D.P.R. 1983 n. 820 - Secondo vacazioni - Necessità - Retroattività di dette norme - Esclusione.
1. In tema di compensi in favore di periti e consulenti tecnici, l'art. 12 L. 8 luglio 1980 n. 319, ai sensi del quale, fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'art. 2, i compensi medesimi sono determinati in base alle variazioni di cui all'art. 4, comporta che, per le prestazioni condotte a termine prima dell'entrata in vigore dei nuovi criteri introdotti, dal D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820, è operante il parametro delle vacazioni, restando esclusa ogni possibilità di applicazione retroattiva di dette innovazioni, nemmeno ai fini di un'eventuale riliquidazione delle somme già determinate.


L. 8 luglio 1980 n. 319, artt. 2, 4, 12R; D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820[R=DPR82083]

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