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Sent.C. Cass. 09/03/1988, n. 2371

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Nomina di più periti - Determinazione del compenso - Criterio - Incarico collegiale - Presunzione - Limiti.
1I. A norma dell'art. 6 L. 8 luglio 1980 n. 319 (sui nuovi compensi ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori), nel caso di nomina di più periti, la collegialità dell'incarico (la quale comporta la determinazione di un compenso globale pari all'importo spettante ad un solo perito con l'aumento del 40% per ciascuno degli altri esperti) costituisce la regola e, pertanto, non occorre che risulti prevista dall'atto di affidamento del mandato, atto dal quale deve invece chiaramente risultare la previsione della singolarità dell'incarico, configurandosi la stessa (non desumibile ex post soltanto dal fatto che l'incarico sia stato svolto personalmente e per l'intero da ciascuno dei consulenti) come eccezione al principio di collegialità ed essendo la relativa previsione necessaria perché le parti abbiano un'esatta cognizione del modo di esplicazione del mandato.


(L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 6)R.

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