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Regolam. R. Lazio 09/03/2018, n. 11

Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni.
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Art. 1 - Sostituzione del Capo IV del Titolo IX del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni

1. Il Capo IV del Titolo IX del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"CAPO IV - ACCESSO CIVICO, ACCESSO GENERALIZZATO E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Sezione I - Accesso civico e generalizzato

Art. 452 - Oggetto

1. Le disposizioni cui al presente capo disciplinano i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio del diritto d'accesso nelle sue varie forme:

- l'accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ("decreto trasparenza");

- l'accesso generalizzato, previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza;

- l'accesso ai documenti amministrativi garantito a chiunque ne abbia interesse, secondo quanto disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.

Art. 453 - Istanza di accesso civico e generalizzato

1. L'istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 82/2005, recante il "Codice dell'amministrazione digitale". La richiesta, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Non sono ammissibili istanze generiche che non consentano l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso. L'istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente presso gli uffici, preferibilmente mediante l'utilizzo di apposito modulo prestampato dall'amministrazione. Laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

2. Se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico "semplice" deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella apposita sezione accesso civico del sito Amministrazione trasparente della Regione Lazio. Ove tale istanza venga presentata ad un'altra struttura dell'amministrazione regionale, il dirigente della struttura provvede a trasmetterla al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel più breve tempo possibile.

3. Nel caso di accesso generalizzato, l'istanza va indirizzata alla competente struttura regionale che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti o, alternativamente, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico che provvede tempestivamente a trasmetterla alla struttura competente per la relativa istruttoria e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

4. L'esercizio dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. L'istanza di accesso civico e generalizzato non richiede motivazione alcuna.

5. Tutte le richieste di accesso generalizzato dovranno essere inserite in apposito registro detenuto dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, con indicazione dell'oggetto, della data della richiesta nonché del relativo esito, registro che dovrà essere pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente.

6. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze di accesso generalizzato.

Art. 454 - Responsabili del procedimento di accesso civico e generalizzato

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i Dirigenti dell'amministrazione controllano ed assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico e generalizzato sulla base di quanto stabilito dalle presenti disposizioni.

2. Nel caso di istanze per l'accesso civico il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza segnala all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; la segnalazione degli inadempimenti viene effettuata anche al vertice politico dell'amministrazione e agli organi cui compete la valutazione della dirigenza e delle performance individuali, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 455 - Soggetti controinteressati

1. La struttura competente per l'istruttoria della richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta stessa, con ogni mezzo idoneo ad accertare l'avvenuta ricezione.

2. I soggetti controinteressati sono, in particolare, le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati, di cui all'art. 5-bis, comma 2, del decreto trasparenza:

a) protezione dei dati personali, in conformità al decreto legislativo n. 196/2003;

b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art. 15 Costituzione;

c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'amministrazione provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

4. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Art. 456 - Termini del procedimento

1. Il procedimento di accesso civico e generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tale termine è sospeso nel caso di comunicazione dell'is

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Art. 2 - Modifiche all'allegato V del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni

1. L'allegato V del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Allegato V - (rif. artt. 460-468)

TARIFFE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI RIPRODUZIONE E RICERCA PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Costi di riproduzione

1. L'estrazione di copie di atti è sottoposta a rimborso nella misura di euro 0,20 a pagina per riproduzioni fotostatiche f

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Art. 3 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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