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Sent.C. Cass. 21/07/1989, n. 3476

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1. Professionisti - obblighi e responsabilità - Obbligazione di mezzi o di risultato - Richiesta del cliente, di un opus - Obbligazione di risultato - Vizi dell'opera richiesta - Responsabilità del professionista ex art. 2226 C.c. 2. Ingegneri e architetti - Obblighi e responsabilità - Progetto di edificio - Sconfinamento della costruzione - Responsabilità del progettista - Anche per colpa non grave.
1. Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale - inquadrabile nella categoria del lavoro autonomo - comporta normalmente per il professionista un'obbligazione di mezzi, nell'adempimento della quale egli è tenuto ad usare la diligenza che la natura dell'attività esercitata esige, ai sensi dell'art. 1176 C.c., tranne nel caso in cui al professionista sia stato richiesto dal cliente un opus, perché in tal caso l'obbligazione da lui assunta è di risultato, con la conseguenza che, avendo quest'ultimo incidenza sulla causa stessa del contratto, il professionista dovrà rispondere per le eventuali difformità ed i vizi dell'opera, da valutarsi, ai sensi dell'art. 2226 C.c., in base a criteri oggettivi, considerando la naturale destinazione dell'opera, ed in base a criteri soggettivi, quando la possibilità di un particolare impiego o di una determinata utilizzazione sia stata dedotta in contratto. 2. L'obbligo cui è tenuto l'ingegnere incaricato della redazione del progetto di costruzione di un edificio, consistente nell'accertare preventivamente e con assoluta precisione le dimensioni, i confini e le altre caratteristiche dell'area sulla quale debba eseguirsi la costruzione medesima, sussiste come dato prodromico essenziale per il corretto espletamento del mandato professionale, ancorché tali prestazioni non abbiano formato oggetto di uno specifico incarico del cliente; pertanto, deve ritenersi che l'ingegnere progettista sia responsabile dello sconfinamento della costruzione progettata, e che tale sua responsabilità non richieda la colpa grave, non implicando la individuazione dei confini la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, tanto da essere detta attività ricompresa anche nella competenza delle professioni tecniche minori.

Ved. Cass. 29 marzo 1979 n. 1818.[R=W29M791818]
C.c. artt. 1176 e 2226

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