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Sent.C. Cass. 21/03/1989, n. 1406

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1. Gravi difetti o rovina - Responsabilità del progettista, in solido con l'appaltatore - Condizioni - Gradazione della colpa - Inammissibilità. 2. Gravi difetti o rovina - Responsabilità dell'appaltatore - Le due possibili domande del committente.
1. La disciplina di cui all'art. 1669 C.c. (rovina e difetto di cose immobili) si applica sia nei confronti dell'Appaltatore sia del Progettista, le cui responsabilità, pur nella diversità dei contratti ai quali esse si ricollegano, possono concorrere quando il danno sia ascrivibile sia ad errata progettazione, sia a cattiva esecuzione dell'opera, con la conseguenza che Progettista ed Appaltatore sono tenuti in solido a risarcire il danno al Committente senza possibilità di gradazione delle colpe con riferimento al diritto di quest'ultimo. 2. Il Committente che agisca ai sensi dell'art. 1669 C.c. (rovina e difetto di cose immobili) può richiedere la condanna dell'Appaltatore, alternativamente, o al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi, ovvero alla diretta esecuzione delle opere stesse.

1. Ved. Cass. 6 maggio 1987 n. 4204 R e 18 marzo 1987 n. 2725 R; Cass. 6 novembre 1986 n. 6495 R 2. Ved. Cass. 24 febbraio 1986 n. 1114R. 1.-2. Il ricorrente - osserva questa sentenza - deve indicare, ex art. 360 C.p.c., tutte le norme di diritto che assume essere state violate, in riferimento a ciascuna delle doglianze contenute nell'articolata esposizione della censura; ma la citata norma ha la finalità di individuare l'oggetto delle doglianze e gli errori di diritto eventualmente addebitabili al giudice di merito, così che il mancato od insufficiente richiamo agli articoli di legge rimane improduttivo di effetti ogni qualvolta le asserite violazioni possano essere individuate dal contesto del ricorso. Questo, nella specie, è perciò ammissibile - continua la Corte suprema - perché l'appaltatore ricorrente, pur non avendo indicato le norme di diritto violate come prescrive l'art. 360 C.p.c., si richiama alle norme regolatrici della garanzia dovuta dall'appaltatore ed a quelle altre in tema di interpretazione delle prove e delle risultanze processuali, sì che non sussiste alcuna incertezza in ordine ai vizi denunciati ed alla ratto decidendi della sentenza d'appello impugnata.
C.c. art. 1669; C.p.c. art. 360

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