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Sent.C. Cass. 19/06/1990, n. 6141

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1. Prevenzione infortuni - Responsabilità dell'imprenditore - Per omessa predisposizione di impalcatura o ponteggi - Dotazione di cinture di sicurezza - Esimente - Esclusione.
1. Ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, il datore di lavoro è tenuto a predisporre adeguate impalcature o ponteggi per i lavori che debbano eseguirsi a più di due metri dal suolo e tale mezzo di prevenzione può essere sostituito dalle cinture di sicurezza solo quando ne risulti impossibile l'adozione; pertanto, una volta accertato che l'infortunio occorso al lavoratore è causalmente riferibile alla mancata predisposizione del mezzo suddetto e che la predisposizione stessa non risulta impossibile, non assume rilievo esimente della responsabilità del datore di lavoro la circostanza che questi abbia dotato i lavoratori di cinture di sicurezza.

1. D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164. Art. 16 (Ponteggi ed opere provvisionali). Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.
D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, art. 16R

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