FAST FIND : GP2462

Sent. C. Cass. pen. 13/02/1990, n. 528

45656 45656
1. Prevenzione infortuni - Norme relative - Inosservanza - Soggetti responsabili. 2. Prevenzione infortuni - Ponteggi - Utilizzazione da successione di imprese - Responsabilità dell'impresa subentrante.
1. Nel settore delle costruzioni, a norma dell'art. 1 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, la responsabilità per l'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ricade su chiunque esercita attività in cui vengono addetti lavoratori dipendenti. 2. In materia di prevenzione antinfortunistica nel settore delle costruzioni, quando in un cantiere di lavoro diverse imprese assumano in appalto l'esecuzione dei lavori che per la loro natura impongono l'utilizzazione di ponteggi già in precedenza installati da altra impresa, esiste l'obbligo per gli imprenditori (ed eventualmente per i loro preposti) di verificare che tutti i ponteggi siano completati nel pieno rispetto delle norme, senza che possa riconoscersi - ai fini dell'adempimento di tale obbligo specifico - un qualsiasi affidamento per eventuali assicurazioni avute da terzi, anche se qualificati, circa la regolarità dei ponteggi stessi, essendo l'obbligo di controllo rigorosamente personale del soggetto cui compete la direzione dei lavoratori e non delegabili né ai dipendenti né a terzi.

1. D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164. Art. 1 (Attività soggette) (1° c.) La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni è regolata dalle norme del presente decreto e, per gli argomenti non espressamente disciplinati, da quella del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. (2° c.) Le norme del presente decreto si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, art. 1R

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino