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Sent. C. Cass. pen. 12/01/1990, n. 90

45647 45647
1. Prevenzione infortuni - Direttore dei lavori - Sovrintendente al cantiere nell'interesse del Committente - Sua responsabilità - Condizioni. 2. Prevenzione infortuni - Responsabilità dell'imprenditore - Distanza di almeno 5 m. ex art. 11 D.P.R. 1956 n. 164 - Criterio di computo. 3. Prevenzione infortuni - Responsabilità dell'imprenditore - Anche per persone estranee. 4. Prevenzione infortuni - Opere vicine a linee elettriche - Responsabilità di chi dirige i lavori. 5. Prevenzione infortuni - Responsabilità dell'imprenditore - Esclusione della responsabilità penale del committente.
1. Il direttore dei lavori che non limiti la propria attività al controllo della corretta esecuzione del capitolato di appalto per conto e nell'interesse del Committente ma che sovraintenda, in concreto, al cantiere, deve essere ritenuto destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro edile. 2. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la distanza non minore di cinque metri prevista dall'art. 11 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 deve essere osservata non solo rispetto ai piani su cui operano le persone ma anche rispetto all'intera costruzione sull'evidente presupposto che ogni parte di essa può essere raggiunta da uomini e mezzi per l'esecuzione delle opere. 3. Le misure tese a garantire la sicurezza del lavoro devono essere osservate anche per assicurare quella di persone estranee che possono trovarsi nella situazione di pericolo, e ciò in aderenza al principio in forza del quale, da un lato, il rischio ambientale deve essere coperto a cura di chi organizza il lavoro, e, dall'altro, chiunque possa incorrere in tale rischio deve ritenersi destinatario di adeguata protezione. 4. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'art. 11 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, nel porre restrizioni quanto alla esecuzione di opere in prossimità di linee elettriche fa di ciò carico « a chi dirige i lavori »: la lettera della norma non fa, quindi, riferimento a quella posizione di dipendenza che, di norma, identifica nel datore di lavoro il destinatario del precetto antinfortunistico. (Nella specie - relativa ad infortunio occorso al dipendente di una ditta produttrice di calcestruzzo mentre effettuava il « getto » di tale sostanza in un cantiere edile - la Cassazione, nell'affermare il principio di cui in massima, ha ritenuto la responsabilità del gestore del cantiere). 5. In caso di concessione in appalto di lavori edili, il trasferimento del rischio e del conseguente onere di tutela della sicurezza del lavoratore dal Committente all'Appaltatore ha l'effetto di sollevare il primo da ogni responsabilità penale in caso di infortunio, non avendo rilievo, sotto il profilo penalistico, fare riferimento alla ingerenza spiegata, nell'esecuzione delle opere, dal direttore dei lavori nell'interesse del Committente stesso.

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