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Sent. C. Cass. pen. 24/01/1990, n. 246

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1. Prevenzione infortuni - Lavori su tetto a spiovente coperto di eternit - Obbligo dell'imprenditore - Individuazione dei mezzi di protezione necessari. 2. Prevenzione infortuni - Obbligo dell'imprenditore - Adozione in genere di ogni misura di sicurezza.
1. In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, l'esecuzione di lavori su un tetto a spiovente, coperto da lastre di eternit, in considerazione della scarsa resistenza ai pesi offerta da tale materiale di copertura e della declività del tetto, deve essere assistita da misure cautelative tali da garantire dal rischio di cadute corso dagli addetti, nel caso si verifichi la rottura di una lastra, ovvero a causa dello scivolamento lungo il declivio; ne consegue l'obbligo di adottare le misure di prevenzione stabilite all'art. 10 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, cioè « cintura di sicurezza o bretelle collegate a fune di trattenuta », assicurata a parti stabili delle opere fisse o provvisionali, ovvero altre opere sicuramente idonee a scongiurare il rischio di caduta. 2. A riguardo della prevenzione di infortuni sul lavoro nelle costruzioni, dalla combinata lettura delle disposizioni contenute negli artt. 10, 16 e 70 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, considerate nel più vasto ambito della norma di chiusura contemplata dall'art. 2087 C.c., che impone al datore di lavoro di « adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro », è estraibile il principio generale per il quale incombe sul datore di lavoro l'obbligo di predisporre ogni misura cautelativa fissa o provvisionale - atta ad evitare il rischio di cadute dall'alto degli addetti (ai lavori). (Fattispecie di caduta dall'alto di un operaio mentre lavorava su un tetto di eterni in declivio a causa di scivolamento; il datore di lavoro si difendeva assumendo che non era stato possibile predisporre altra opera provvisionale oltre un quadrato di tavole, risultato - e dai giudici del merito ritenuto - inadeguato ed improduttivo ai fini perseguiti dalla normativa antinfortunistica).

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