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Sent.C. Conti 11/12/1990, n. 87

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Onorario - Controllo della Corte dei conti a consuntivo.
1. Sulla base dell'art. 463 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, ed in armonia con l'art. 100 Cost., è attribuito espressamente alla Corte dei conti il controllo successivo sui provvedimenti di liquidazione dei compensi spettanti a periti e consulenti tecnici adottati dall'autorità giudiziaria, senza che sull'anzidetta situazione normativa abbia inciso, da ultimo, la L. 8 luglio 1980 n. 319, che disciplina il procedimento di liquidazione dei compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici, sancendo la personale responsabilità del magistrato per tale liquidazione.


Cost. art. 100; R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 463; L. 8 luglio 1980 n. 319R

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