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Sent.C. Cass. 08/08/1990, n. 8053

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1. Gravi difetti o rovina - Azione dell'amministratore del condominio contro l'appaltatore - Ammissibilità. 2. Gravi difetti o rovina - Denuncia del committente - Termine di decadenza di 1 anno - Decorrenza - Dalla conoscenza dei difetti imputabili all'appaltatore - Valutazione del giudice di merito.
1. La disposizione dell'art. 1130 n. 4 C.c. non va interpretata nel senso che l'amministratore possa chiedere soltanto misure cautelari, bensì si riferisce a tutti gli atti diretti a conservare l'esistenza delle parti comuni, e quindi legittima l'amministratore a proporre l'azione di cui all'art. 1669 C.c. contro l'appaltatore diretta a rimuovere i gravi difetti della costruzione che possano porre in pericolo la sicurezza dell'edificio condominiale, senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei condomini. 2. Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti della costruzione di un immobile previsto dall'art. 1669, 1° c., C.c., a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente far riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza ed a semplici sospetti; l'accertamento del momento nel quale l'anzidetta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da una motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.

1. Conf. Cass. 28 aprile 1986 n. 6326, [R=W28A866326] 19 gennaio 1985 n. 152.[R=W19GE85152] 2. Conf. Cass. 28 aprile 1984 n. 2676,[R=W28A842676] 6 febbraio 1982 n. 682.[R=W6F82682]
C.c. artt. 1130, 1131, 1669

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A cura di:
  • Giuseppe Bordolli